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UIL FPL settore Sanità Segreteria Provinciale del Trentino Via Matteotti n°20/1-38122 TRENTO Tel. 0461 376130 Fax 0461 376132
Vogliamo la produttività per Budget di servizio che sia un terzo di quella
dei Dirigenti.
Sanità Pubblica
Sanita Privata
Formazione
E’ obbligatoria l’E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del
Programma nazionale di E.C.M.
E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che
frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base
propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione,
dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e
laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST
del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale,
di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in
attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.
corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 "Idoneità all’esercizio dell’attività
di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento
professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) "Piano
di interventi contro l’AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135,
pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo
di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì,
dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di
adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno
di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni.
Quanti crediti devono essere conseguiti nel quinquennio 2002-
2006?
La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una
progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente
secondo il programma quinquennale così definito:
2002: 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20);
2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40);
2004: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60);
2005: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60);
2006: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60).
2007: 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60).
50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale
di 150 nel triennio 2008-2010
dal 2011: 50 crediti annuali
Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all’estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all’estero devono essere
preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura
della corrispondente società scientifica, associazione
professionale, ordine o collegio professionale italiani.
Quando andrà in vigore la fase a regime?
Da gennaio 2002 inizia la fase a regime riservata agli eventi
formativi residenziali. Per la formazione a distanza l’inizio è stato
differito al secondo semestre 2002.
Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che
consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002?
La fase a regime del programma di educazione continua in
medicina – iniziata dal primo gennaio 2002 con la richiesta di
accreditamento di eventi e progetti formativi aziendali – prevede
l’attribuzione di credit formativi, validi ai fini ECM, per eventi e
progetti che iniziano a partire dal 1 aprile2002. Gli eventi e i
progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti
utili per l’anno 2002 saranno disponibili nella sezione " EVENTI
ACCREDITATI" di questo sito. Per evitare disagi a carico degli
operatori sanitari si rammenda che i crediti acquisiti nelle fasi
sperimentali – oltre agli eventi del periodo 1 gennaio/31 marzo
2002 – non sono validi ai fini certificativi.
E’ possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di
docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo
aziendale accreditato?
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all’organizzatore, a
2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o
progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50%
di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il
2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza).
I crediti possono essere acquisiti in considerazione
esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono,
cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno
inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o
un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti
formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non
possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi
frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).
I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM:
non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti
ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o
ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la
presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100%
rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale,
mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la
presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto
formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza
brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la
giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale
essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto
formativo aziendale.
I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
I crediti formativi validi ai sensi dell’art.16 bis e seguenti del Dlvo
502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua all’Organizzatore
dell’evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La
procedura che deve essere seguita prevede - come noto - la
necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del
contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000).
L’Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della
Commissione dell’avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua
volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno
superato la prova di valutazione dell’apprendimento. Gli eventi
formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono
essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede
l’accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma
ECM".
Sono un medico di medicina generale ed ho partecipato ad un
evento formativo destinato anche ai farmacisti. Per i medici era
previsto un numero di crediti diverso rispetto ai crediti previsti per i
farmacisti. Come mai?
Quando l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento
formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più
accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le
valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite
automaticamente ad esperti che sono competenti per la
professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore. Nel
caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati
nella valutazione dell’evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva
bontà del contenuto culturale e scientifico dell’evento stesso sono
tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli
esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano
quanto e se è coerente: l’obiettivo formativo, il percorso didattico, i
docenti che insegnano in relazione all’argomento trattato e la sua
ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se
l’evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i
farmacisti? E’ possibile che quello che vale per una professione
possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un’altra
professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento.
Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai
crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento
formativo destinato a più di una professione può avere per le varie
professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi
crediti.
Se ho difficoltà di applicazione del programma di Educazione
Continua in Medicina di contenuto e di chiarimento delle
indicazioni presenti nel sito a chi devo rivolgermi?
Per le indicazioni ed i chiarimenti sul programma di Educazione
Continua in Medicina è possibile inviare una e_mail all’indirizzo
ecm@sanita.it oppure telefonare all’Ufficio Informazioni della
Segreteria della Commissione ECM (06/59942102) nei seguenti
orari:dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Telefonando al numero sopraindicato, in caso di linea occupata, si
udirà un segnale di prenotazione (differente da quelli di occupato
e libero) che accoderà la telefonata in attesa in ordine
cronologico. Si prega, pertanto, di attendere il proprio turno senza
chiudere la communicazione per evitare di perdere la priorità
acquisita.
Come si deve comportare chi usufruisce dell’esenzione da
E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall’obbligo dell’E.C.M.:
il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di
formazione post-base propri della categoria di appartenenza
(corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di
perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e
disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione
specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17
agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66
"Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza" di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270
Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di
formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l’AIDS" di
cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132
dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di
frequenza);i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia
di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.
1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;i
soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di
adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni;si precisa che occorre
conservare la documentazione comprovante la facoltà della
fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.
L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il
periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati
usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che:
nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo
di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello
in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se
l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a
gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà
valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non
si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono
essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto
vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per
le tipologie indicate precedentemente.
Cosa fare con l’attestato di partecipazione all’evento formativo o al
PFA?
L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali
l’organizzatore, l’evento e la professione, deve essere
scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini della
successiva verifica dell’aggiornamento effettuato, da parte delle
Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che
saranno successivamente rese note sul sito a cura della
Segreteria della Commissione.
Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la
Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve partecipare al
programma ECM?
Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici,
biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al
programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse
nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonchè gli obiettivi di
tipo generale.
Le discipline di riferimento sono quelle dell’Area di Sanità pubblica
e dell’Area della Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi
e chimici, dell’Area di Chimica per i chimici e dell’Area di Fisica
Sanitaria per i fisici.
Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli
destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca
per un lungo periodo all’estero?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano
all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11
febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati
dall’obbligo dell’ECM.
Si ricorda che occorre conservare la documentazione
comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data
l’impossibilità di frequentare i corsi.
L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il
periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati
usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che:
nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo
di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello
in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono
essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto
vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore.
L’Adige
Ettore Tabarelli della Uil
Sanità parla di proposta
«vergognosa» da parte
dell’ Apran. «Con
l’accordo dovevamo
chiudere questioni
economiche. C’erano sul
piatto 1.600 mila euro da
utilizzare per sistemare le
indennità di emergenza,
gli straordinari e il
discorso delle fasce.
Invece hanno inventato il
ricatto della mobilità
Comunicati stampa
UIl FPL informa N.25
Iniziativa raccolta firme
per salario produttività.
La Uil va in causa con
l'Apss perchè il cambio
divise sia orario di lavoro
Banca delle Ore e
straordinario