
AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1400 di data 21 giugno 2002, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo definitivo sul secondo biennio economico del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998 – 2001 del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale – area non dirigenziale, il giorno 1 luglio 2002, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:
per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi della legge provinciale n. 7/97 composta da:
sig. Ferruccio Demadonna - presidente
dott. Franco Zeni - componente
dott. Silvio Fedrigotti - componente
dott. Flavio Debertol - componente aggiunto
per la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
C.G.I.L. - Sanità (non firmato)
C.I.S.L. - Sanità (firmato)
U.I.L. - Sanità (firmato)
Nursing Up (firmato)
Al temine dell’incontro le parti sottoscrivono il seguente Accordo definitivo sul secondo biennio economico del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998 – 2001 del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale – area non dirigenziale.
ACCORDO DEFINITIVO SUL SECONDO BIENNIO ECONOMICO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998 – 2001 DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE – AREA NON DIRIGENZIALE
Art. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, dipendente dall’Azienda sanitaria provinciale, esclusi i dirigenti, in servizio alla data del 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001 e concerne gli istituti economico-normativi di cui ai successivi articoli.
Art. 2
Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari di cui all’allegato 9, colonna C, del CCPL 8 agosto 2000, prospetto n. 2, sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata tabella A, alle scadenze ivi previste, con contestuale riassorbimento dell’aumento tabellare già anticipato con decorrenza 1 luglio 2000 con l’accordo sottoscritto in data 8 agosto 2000.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime scadenze nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti n. 1 e 2.
3. Gli importi delle fasce retributive di cui all’allegato 11 del CCPL 8 agosto 2000 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate.
4. Con l’entrata in vigore del presente accordo, nella categoria D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 super, indicate nella tabella E del presente contratto.
Art. 3
Ricollocazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico-assistenti sociali
1. Considerata l'evoluzione che le professionalità sanitarie hanno avuto nel tempo in termini di qualificazione, competenze e responsabilità nella complessiva organizzazione nei servizi sanitari nonchè l'accresciuto impegno lavorativo conseguente alla difficoltà di copertura dei bisogni assistenziali, si impone la necessità di ridefinire la collocazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico-assistenti sociali come segue:
a) a partire dall'1 gennaio 2001 tutti gli operatori professionali di seconda categoria appartenenti alla categoria B livello economico Bs, del ruolo sanitario (puericultrice, massofisioterapista, massaggiatore, infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso) vengono collocati in categoria C.
b) a partire dal 1 gennaio 2001 tutti gli operatori professionali appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario (infermiere professionale, infermiere pediatrico, assistente sanitario, dietista, ostetrico/a, tecnici sanitari, terapisti della riabilitazione, ispettori di igiene ed equiparati) e l'operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico vengono collocati in categoria D.
c) a partire dall'1 gennaio 2001 tutti i collaboratori professionali appartenenti alla categoria D del ruolo sanitario (capo sala, tecnici sanitari coordinatori, terapisti della riabilitazione coordinatori/trici, ostetrico/a coordinatore/trice, dietista coordinatore/trice, ispettori di igiene capo, assistente sanitaria coordinatrice e altre figure equiparate) che svolgono effettive funzioni di coordinamento e il collaboratore professionale assistente sociale del ruolo tecnico che svolge effettive funzioni di coordinamento vengono collocati nel livello economico Ds.
2. Allo scopo di cui al comma 1 l'Azienda dispone di una quota di L. 2.588.000/E. 1.336,59 lorde annue pro capite per dipendente in servizio nella categoria B, livello economico Bs, e della categoria C del ruolo sanitario nonchè della categoria C del ruolo tecnico - operatore professionale/assistente sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità, nonché di una quota di L. 2.588.000/E. 1.336,59 lorde annue pro capite per dipendente della categoria D del ruolo sanitario che svolge effettive funzioni di coordinamento e della categoria D del ruolo tecnico collaboratore professionale/assistente sociale che svolge effettive funzioni di coordinamento, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3) La quota di cui al comma 2 è destinata:
a) in deroga agli artt. 25-26-27 del CCPL alla trasformazione a far data dal 1 gennaio 2001 dei posti della dotazione organica corrispondenti al personale appartenente alle categorie indicate al comma 1.
b) a inquadrare, in prima applicazione, il personale citato nel comma 1 nella categoria o livello economico superiore, con attribuzione della fascia compatibile con l'incremento pro capite indicato al comma 2 e con eventuali assegno ad personam dell'importo residuo. Tale assegno è riassorbibile con l'attribuzione della fascia successiva e rimane accreditato al fondo dell'art. 92 comma 2 del CCPL in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari prima dell'attribuzione della successiva fascia.
4) Il personale a seguito del nuovo inquadramento conserva, qualora già attribuita, l'indennità professionale specifica nella misura già corrisposta nella categoria di provenienza.
Art. 4
Trasformazione dei posti e passaggi
1. La trasformazione dei posti di cui all'art, 3, comma 3, lettera a, avviene con decorrenza 1 gennaio 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario della categoria B (livello economico Bs), e del ruolo sanitario e del ruolo tecnico – assistenti sociali delle categorie C e D, e livello economico Ds, sono apportate le conseguenti modifiche.
2. Con decorrenza 1 gennaio 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore e collaboratore professionale "assistente sociale" del ruolo tecnico assumono la denominazione della nuova categoria attribuita rispettivamente di "operatore professionale sanitario", di "collaboratore professionale sanitario " di "collaboratore professionale esperto" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di "collaboratore professionale-assistente sociale" o di "collaboratore professionale-assistente sociale-esperto".
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali alla data del 1 gennaio 2001.
4. Il personale del ruolo sanitario e gli assistenti sociali transitati nelle categorie superiori, secondo i servizi di assegnazione, assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso l'Azienda e, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui all'allegato 1 del CCPL 8 agosto 2000. Con successivo contratto le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dall'interno e dall'esterno.
5. Il personale di cui al presente articolo anche se sarà assunto successivamente all'entrata in vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato in categoria rispettivamente C, D e livello economico Ds.
6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute alla data del 1 gennaio 2001 non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella categoria rispettivamente C, o D, o livello economico Ds, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda, nel caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata "anche in momento successivo" da apposita certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di saluti di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in profilo diverso della categoria di appartenenza con le conseguenti modifiche della dotazione organica. L’Azienda informa il personale che non acquisisce direttamente il beneficio previsto dal presente articolo ai fini della presentazione della domanda di riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza.
Art. 5
Coordinamento
1. Al fine di favorire il miglioramento dell'organizzazione del lavoro nonché di valorizzare l'autonomia operativa e le connesse responsabilità al personale cui sono affidate effettive funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione sia della categoria D, sia del livello economico Ds (capo sala, tecnici sanitari coordinatori/trici, terapisti della riabilitazione coordinatori/trici, ostetrico/a coordinatore/trice, dietista coordinatore/trice, ispettori di igiene capo, assistente sanitaria coordinatrice e altre figure equiparate del ruolo sanitario, nonché il/la coordinatore/trice professionale assistente sociale del ruolo tecnico) è corrisposta una indennità di coordinamento a partire dal1 gennaio 2001, nella misura annua lorda di L. 1.200.000/E. 619,75 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. Detto importo è da considerarsi parte fissa dell'indennità di funzioni di coordinamento.
2. La parte fissa dell’indennità di funzioni di coordinamento è integrata da una parte variabile erogata dall’Azienda tenuto conto dell’onerosità e della complessità delle unità operative in cui vengono svolte le funzioni; la quota attribuita può variare da L. 1.440.000/E. 743,70 a L. 2.400.000/E. 1.239,50 annue lorde, cui si aggiunge la tredicesima mensilità. La corresponsione della quota di parte variabile decorre a seguito di accordo decentrato da stipularsi entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Dalla stessa data non trova applicazione ogni altra norma che prevede la corresponsione di indennità di coordinamento conseguente a precedenti accordi provinciali o decentrati.
3. L’indennità attribuita al personale di cui al comma 1 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o in caso di valutazione negativa.
4. L’applicazione del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato sono definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 6, comma 1, lettera B, del CCPL.
5. Per l’attribuzione dell’indennità di funzioni di coordinamento sono destinate le risorse messe a disposizione dal presente contratto nonché la spesa sostenuta dall’Azienda per la corresponsione dell’indennità mensile prevista dai punti 6 e 7 dell’art. 17 dell’accordo decentrato 5.7.2001.
Art. 6
Garanzia dei livelli assistenziali
1. Al fine di garantire adeguati livelli assistenziali e per far fronte ad esigenze immediate di sostituzione del personale impossibilitato alla prestazione dei turni di servizio programmati le parti convengono sulla opportunità di riconoscere al personale sanitario e non che viene richiamato in servizio durante i turni di riposo programmato, per la copertura dei servizi attivi 12 o 24 ore, non in pronta disponibilità, uno specifico premio incentivante nella seguente misura e con i seguenti criteri:
a) richiami in servizio con successivo recupero del turno prestato per un massimo di 9 richiami all’anno:
turni 4 – 2 : L. 50.000/E. 25,82 lorde per richiamo
turni 5 – 2 : L. 50.000/E: 25,82 lorde per richiamo
turni 6 – 2 : L. 60.000/E. 30,99 lorde per richiamo
b) richiami in servizio senza successivo recupero del turno prestato per un massimo di 9 all’anno:
turni 4 – 2 : L. 100.000/E. 51,65 lorde per richiamo
turni 5 – 2 : L. 100.000/E. 51,65 lorde per richiamo
turni 6 – 2 : L. 110.000/E. 56,81 lorde per richiamo
in aggiunta alla corresponsione del lavoro straordinario prestato.
c) il premio incentivante per i richiami in servizio senza successivo recupero del turno prestato di cui alla presente lettera b) viene ulteriormente incrementato tenendo conto delle giornate di assenza per malattia nell’anno di riferimento come segue:
L. 10.000/E. 5,16 per richiamo, in caso di massimo 8 giorni di assenza
L. 30.000/E: 15,49 per richiamo, in caso di massimo 5 giorni di assenza
L. 50.000/E. 25,82 per richiamo, in caso di massimo 2 giorni di assenza.
2. L’applicazione del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto. Il premio incentivante di cui al comma 1, lettera b) per i richiami in servizio prestati senza successivo recupero del turno, in via eccezionale, a far data dal 1.1.2001 e fino all’ultimo giorno del mese di sottoscrizione del presente contratto viene integrato, tenuto conto di quanto già erogato dall’Azienda a seguito dell’accordo decentrato 5.7.2001, nella seguente misura:
turni 4 – 2 : L. 40.000/E. 20,66 lorde per richiamo
turni 5 – 2 : L. 40.000/E. 20,66 lorde per richiamo
turni 6 – 2 : L. 45.000/E. 23,24 lorde per richiamo.
3. A far data dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto viene disapplicato quanto stabilito dall’art. 8, punto 1, in merito all’attività incentivata, dall’accordo decentrato 5.7.2001. La spesa storica per la predetta attività incentivata messa a disposizione dall’Azienda, integrata dalle risorse aggiuntive messe a disposizione dal presente contratto, viene utilizzata per l’applicazione del presente articolo.
Art. 7
Prestazioni professionali rese al di fuori del normale orario di lavoro
1. Al fine di fronteggiare situazioni di carenza assistenziale e nel tentativo di individuare forme e modalità innovative di svolgimento di prestazioni professionali al di fuori del normale orario di lavoro l’Azienda remunera secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 al personale sanitario dipendente in forza di un contratto con l’Azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all’INAIL.
2. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive il personale infermieristico e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dall’Azienda, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente
c) non richiedere e/o non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino assenze e riduzioni a qualsiasi titolo dell’orario di lavoro, con esclusione delle ferie, dei riposi compensativi, e dei permessi sindacali.
3. L’Azienda utilizza le prestazioni orarie aggiuntive secondo una programmazione di norma quadrimestrale effettuata dalla Dirigenza del Servizio Infermieristico, al quale è demandata pure la gestione del monte ore assegnato, il monitoraggio e la verifica dei risultati organizzativi derivati, previa concertazione con le OO.SS. da concludersi entro il 15.06.2002.
Le prestazioni aggiuntive, di norma accorpate in normali turni di lavoro, sono utilizzate in via prioritaria per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l’attività delle sale operatorie nonché per garantire altre prestazioni programmabili e di diagnostica strumentale.
Il personale aderisce volontariamente alle prestazioni orarie aggiuntive, ma si impegna, in forza di un contratto preventivo con l’Azienda, ad una disponibilità che si estende per la durata minima di sei mesi, nei quali può effettuare un massimo di quattro rientri al mese per turni di minimo 4 ore; la distribuzione dei turni deve tendenzialmente seguire il criterio della rotazione.
Le prestazioni aggiuntive sono svolte possibilmente all’interno del reparto o servizio o raggruppamento di attività operative in cui viene svolta dal dipendente la normale attività ovvero all’interno delle aree funzionali/dipartimenti dell’ospedale di appartenenza; previo assenso del dipendente la prestazione aggiuntiva può essere richiesta anche per ospedali o aree funzionali esterne alla propria sede di servizio.
4. L’attività di cui al presente articolo ha carattere sperimentale, è soggetta a verifiche con scadenze da concordarsi in sede di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del CCPL.
In prima applicazione l’attività di cui al presente articolo ha una durata non superiore al periodo di finanziamento disposto dalla Giunta provinciale.
Art. 8
Trattamento economico per le prestazioni orarie aggiuntive
1. Le tariffe orarie lorde onnicomprensive per ogni ora di prestazione aggiuntiva di cui all’art. 7 sono le seguenti:
- Tariffa A Lire 58.000/Euro 29,95
- Tariffa B Lire 52.000/Euro 26,86
- Tariffa C Lire 45.000/Euro 23,24
Di norma su valutazione dell’Azienda, previa concertazione con le OO.SS., l’applicazione della tariffa corrisponde alle seguenti condizioni lavorative:
TARIFFA A.: viene applicata al personale sanitario di categoria D e Ds con alto grado di specializzazione professionale che effettua turni in reparti/servizi ad attività assistenziale critica (es. emergenza, pronto soccorso, sale operatorie, terapie intensive e subintensive) nonché ad elevata qualità assistenziale o ad elevato tasso di occupazione di posti letto nonché al personale sanitario delle stesse categorie che presta turni notturni o festivi;
TARIFFA B.: viene applicata al personale sanitario di categoria D e Ds che effettua turni con orario antimeridiano o pomeridiano o a giornata negli altri reparti/servizi con posti letto ovvero turni in servizi poliambulatoriali o diagnostici o servizi territoriali;
TARIFFA C.: viene applicata al personale sanitario della categoria C che effettua l’attività nei reparti/servizi con turni a copertura delle 24 ore.
2. Al personale che effettua prestazioni aggiuntive in strutture distanti più di 10 Km da quella di appartenenza viene corrisposta la sola indennità chilometrica con i criteri e nella misura prevista per il trattamento di missione.
3. Nel caso di prestazioni di durata superiore al turno prestabilito, per comprovate esigenze di servizio, le frazioni di ora vengono compensate per minuti aggiuntivi di lavoro prestato, comunque con una franchigia di quindici minuti..
4. Non sono consentiti turni di attività professionale aggiuntiva in riduzione delle ferie spettanti. Il dipendente deve in ogni caso espletare un turno di riposo almeno ogni sette giorni lavorativi.
5. Per l’eventuale autorizzazione all’esercizio di attività professionale extramoenia al personale del ruolo sanitario a part-time l’Azienda applica il regolamento approvato con provvedimento n. 96 del 23 gennaio 2002 e verifica il rispetto dei vincoli connessi alle eventuali autorizzazioni già concesse. Il personale appartenente alle categorie per le quali è prevista l’attività professionale aggiuntiva di cui al presente articolo può in qualsiasi momento richiedere il rapporto di lavoro a tempo pieno. L’Azienda concede il tempo pieno con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, previa disponibilità di posti vacanti in pianta organica. In questo caso si deroga da quanto disposto dall’art. 7, comma2, lett.a).
6. Per le prestazioni professionali aggiuntive del presente articolo viene messa a disposizione dell’Azienda per gli anni 2001 e 2002 una quota pari a L. 2.600.000.000/€. 1.342.787,94 (oneri riflessi compresi) annui. Le risorse non utilizzate nel 2001 sono trasferite all’anno 2002 e quindi nell’anno 2002 la quota disponibile ammonta a 5.200.000.000/€ 2.685.575,88; nel caso non completamente utilizzate le risorse residue sono trasferite agli anni successivi.
Art. 9
Adeguamento delle indennità a seguito del passaggio di categoria
1. Al personale di cui all’art. 3, comma 1, del presente contratto in virtù del nuovo inquadramento, viene rideterminata l’indennità sanitaria provinciale nella seguente misura annua lorda.
Al personale transitato in categoria C L. 2.760.000/E. 1.425,42
Al personale transitato in categoria D L. 3.000.000/E. 1.549,37
Al personale transitato al livello economico DS L. 3.720.000/E. 1921,22
Il nuovo importo della presente indennità decorre dal 1.1.2001; allo stesso va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
2. Al personale di cui all’art. 3, comma 1, del presente contratto in virtù del nuovo inquadramento viene rideterminata pure l’indennità integrativa speciale che passa
a L. 12.339.000/E. 6.372,56 per il personale transitato in categoria C
a L. 12.482.000/E. 6.446,42 per il personale transitato in categoria D
a L. 12.658.000/E. 6.537,31 per il personale transitato in categoria D, livello economico DS, secondo la tabella 4.
Il nuovo importo dell’indennità integrativa speciale decorre dall’1.1.2001; allo stesso va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3. Gli importi della produttività collettiva e della produttività individuale già corrisposti in applicazione dell’art. 93, commi 5 e 13, del CCPL 8.8.2000, vengono erogati al personale di cui all’art. 3, comma 1, nella stessa misura spettante prima del nuovo inquadramento fino a quando con nuova norma contrattuale provinciale non venga incrementato il fondo destinato alla produttività.
1. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla legge 27.10.1988, n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio, parte economica 1996 – 1997, del 27 giugno 1996 - a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di Lire 200.000/Euro 103,29 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo del comma 1, al fondo del comma 8 dell’art. 92 del CCPL 8 agosto 2000.
3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L’ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell’art. 92, comma 1, del CCPL 8 agosto 2000.
4. L’accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le “zone controllate” deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa decentrata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera B), del CCPL 8 agosto 2000.
6. Al personale dei commi 1 e 3 competono 15 giorni di ferie aggiuntive, da fruirsi in un'unica soluzione.
7. L’indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati, deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio e non è cumulabile con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E’, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare che viene confermata con i crteri e gli importi della precedente normativa contrattuale.
8. La tabella all. n. 6 del CCPL 8 agosto 2000 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l’art. 54 del D.P.R 384/1990 e l’art. 4 del CCNL II biennio, parte economica 1996 – 1997, del 27 giugno 1996.
Art. 11
Clausola di interpretazione autentica
1. L’art. 85, comma 9, del CCPL 8 agosto 2000 si applica anche nel caso di dipendenti del Servizio sanitario vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato.
PARTE SECONDA
Finanziamento degli istituti contrattuali
Art. 12
Incrementi economici tabellari e nuovo inquadramento
1 Gli incrementi economici tabellari di cui all’art. 2 del presente contratto sono finanziati mediante l’assegnazione all’Azienda di un importo pari a L. 2.802.000.000/€. 1.447.112,23 per l’anno 2000 e di un importo pari a L. 10.328.000.000/€. 5.333.966,85 per l’anno 2001. Gli importi sopra indicati sono comprensivi degli oneri riflessi.
2. Per il nuovo inquadramento del personale del ruolo sanitario e dell’operatore professionale del ruolo tecnico-assistente sociale di cui all’art. 3, comma 1 del presente contratto viene assegnata all’Azienda un importo pari a L. 12.250.000.000/€. 6.326.597,01 per l’anno 2001. Detto importo viene incrementato di ulteriori L. 1.220.000.000/€. 630.077,42 per effetto dell’aumento dell’indennità sanitaria provinciale spettante al personale a seguito del nuovo inquadramento e di ulteriori L. 650.000.000/€. 335.696,98 per l’aumento della indennità integrativa speciale spettante per lo stesso motivo.
Gli importi sopra indicati sono comprensivi degli oneri riflessi.
4. Eventuali risorse residue derivanti dal finanziamento dell’indennità sanitaria provinciale di cui all’art. 92, comma 6, del CCPL 8.8.2000 sono utilizzate a fronteggiare la maggiore spesa di cui al comma 2. Eventuali risorse residue derivanti dall’applicazione degli artt. 3 e 9 del presente contratto confluiscono nel fondo dell'art. 92, comma 1, con destinazione vincolata al pagamento del lavoro straordinario residuo.
Art. 13
Finanziamento dell’indennità di coordinamento
1. L’indennità di funzioni di coordinamento viene finanziata per la parte variabile mediante prelievo dal fondo già messo a disposizione dall’Azienda per la corresponsione dell’indennità mensile prevista dai punti 6 e 7 dell’art. 17 dell’accordo decentrato 5.7.2001 per la parte corrispondente al numero dei mesi dell’anno in cui trova applicazione la predetta indennità nonché mediante una quota aggiuntiva messa a disposizione dell’Azienda di L. 356.000.000/€. 183.858,66 (oneri riflessi compresi) per l’anno 2001 da utilizzare per l’attribuzione della parte fissa della predetta indennità.
2. Gli importi indicati al precedente comma rapportati a base annua costituiscono il fondo specifico a cui attingere per la corresponsione dell’indennità di funzioni di coordinamento. A detto fondo confluiscono le eventuali quote non corrisposte in applicazione dell’art. 5, comma 3 del presente contratto.
Art. 14
Rifinanziamento del fondo per compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo di cui all’art. 92, comma 1, del CCPL 8 agosto 2000 è incrementato di L. 600.000.000/E. 309.874,14 (oneri riflessi compresi) per l’anno 2001 per la corresponsione del premio incentivante, già erogato dall’Azienda, ai sensi dell’art. 8, punto 1, dell’accordo decentrato per i richiami in servizio del personale sanitario e non, al fine di dare applicazione all’ art. 6, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del presente contratto.
2. Onde consentire all’Azienda di procedere alla liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale nelle annualità pregresse e nel presente biennio economico viene assegnata all’Azienda nell’anno 2001 una quota pari a L. 3.000.000.000/€. 1.549.370,70 (oneri riflessi compresi). L’importo di L. 750.000.000/E. 387.342,67 (oneri riflessi compresi) già assegnato all’Azienda ai sensi dell’art. 92, comma 1, penultimo alinea, è da considerarsi quota aggiuntiva a regime.
Con lo stesso vincolo di destinazione sono utilizzate inoltre le risorse residue del fondo destinato alla produttività collettiva finanziata dall’art. 93, comma 4, del CCPL 8 agosto 2000 originate dall’applicazione dello stesso art. 93, commi 6 e 7, che ai sensi del comma 18 dello stesso articolo l’Azienda non può riservare nel fondo per la produttività individuale degli anni successivi.
3. Le risorse residue non altrimenti destinate dagli accordi contrattuali 1998-2001 comprensive delle quote residuali relative all’applicazione del presente accordo, anche a seguito dell’applicazione delle norme transitorie, sono comunque utilizzate per il pagamento del lavoro straordinario delle annualità pregresse. Qualora residuino risorse in relazione ai debiti pregressi per il lavoro straordinario queste resteranno congelate e riutilizzate secondo quanto verrà disposto dal prossimo C.C.P.L. 2002-2005.
Art. 15
Finanziamento delle prestazioni professionali aggiuntive del personale del ruolo sanitario
1. Le prestazioni professionali aggiuntive, come regolate dall’art. 7 del presente contratto sono finanziate mediante un importo messo a disposizione dell’Azienda su base annua pari a L. 2.600.000.000/€. 1.342.787,94 (oneri riflessi compresi) a partire dall’anno 2001 che dovrà servire alla messa a disposizione di un monte ore annuo di circa trentacinquemila ore di prestazioni aggiuntive. Le prestazioni aggiuntive non richieste nell’anno 2001 nonché le relative risorse economiche non utilizzate nel 2001 vengono trasferite negli anni successivi.
Art. 16
Finanziamento anticipazione indennità premio di servizio
1. Dall’anno 2002 le risorse disponibili per la corresponsione delle anticipazioni sull’indennità premio di servizio sono fissate in Lire 2.500.000.000/E. 1.291.142, 25. Per l’anno 2002 le risorse sono integrate di eventuali residui stanziati quali anticipazioni del TFR per l’anno 2001.
PARTE TERZA
Norme generali e finali
Art. 17
Posizioni organizzative
1. Al fine di adeguare l’organizzazione dei servizi sanitari al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del passaggio di categoria, agli artt. 31 e 91 del CCPL dell’8 agosto 2000 vanno apportate le seguenti modifiche:
a) Art. 31, con decorrenza dal 1 gennaio 2001:
- al comma 2, sono abrogate le parole “nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’Azienda”. Il comma termina pertanto con le parole “nella categoria D” (comprensiva del livello economico DS)-
- il comma 9 è abrogato.
2. In relazione alle modifiche apportate all’art. 31 del CPPL 8 agosto 2000 sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale appartenente alla categoria C.
3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell’art. 91 del CCPL 8 agosto 2000 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “trattamento economico”, la parola “iniziale” va sostituita con le parole “in godimento”;
b) al termine del comma , si devono aggiungere le parole “corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell’indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima”.
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale di cui all’art. 5, secondo criteri definiti in contrattazione decentrata.
Art. 18
Effetti nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all’art. 88 del CCPL 8 agosto 2000 è quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000-2001.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all’indennità di cui all’art. 5 con decorrenza 1 gennaio 2001 ed all’indennità specifica professionale di cui all’art. 10, comma 1 con decorrenza 31 dicembre 2001.
PARTE QUARTA
Art. 19
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente contratto:
a) Al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, che non svolge effettive funzioni di coordinamento e che pertanto non beneficia di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera c) del presente contratto a far data dal 1.1.2001 viene riconosciuta una fascia economica aggiuntiva a quella attribuita in applicazione del CCPL 8.8.200 e successivo accordo decentrato, semprechè non abbia già beneficiato in virtù dello stesso accordo di una doppia fascia economica.
b) Al personale del ruolo sanitario già inquadrato in categoria D, livello economico Ds, onde evitare situazioni di scavalco a seguito dell’applicazione dell’art 3, comma 1, lettera C), del presente contratto a far data dal 1.1.2001 viene riconosciuta una fascia economica aggiuntiva a quella attribuita in applicazione del CCPL 8.8.2000 e successivo accordo decentrato sempreché non abbia già beneficiato in virtù dello stesso accordo di una doppia fascia economica.
c) Agli operatori tecnici cuochi-meccanici-preparatori di farmacia-bagnini che a seguito dell’applicazione dell’art. 32, comma 14, lettera a) e successivo accordo decentrato della categoria B, fascia 2, sono transitati al livello economico Bs, fascia 1, a far data dall’1.7.2000 viene riconosciuto un assegno ad personam annuo lordo di Lire 732.000/Euro 378,05. Tale assegno è riassorbito con l’attribuzione della fascia successiva. Quanto sopra viene riconosciuto anche al personale che, a seguito dell’ultima selezione interna, è transitato dalla posizione B, fascia 2, alla posizione Bs, fascia 1, semprechè abbia maturato 5 anni di servizio nelle funzioni riconducibili a quanto indicato nelle declaratorie contrattuali per la categoria B, livello economico Bs. La decorrenza di detto beneficio è da ricondurre ai provvedimenti di assegnazione del nuovo livello economico Bs.
d) Agli ausiliari specializzati e commessi che a seguito dell’applicazione dell’art. 32, comma 14, lettera c), sono transitati dalla categoria A, fascia 2, alla categoria B, fascia 1, a far data dall’1.7.2000 viene riconosciuto un assegno ad personam annuo lordo di Lire 606.000/Euro312,97. Tale assegno è riassorbito con l’attribuzione della fascia successiva.
e) Gli operatori tecnici-manutentori e i cuochi, in possesso di specifico diploma professionale, a far data dall’1 gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei cinque anni di servizio nella qualifica e comunque con decorrenza non anteriore all’1.1.2001, previa prova selettiva e valutazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, transitano nella categoria B al livello economico Bs, con l’attribuzione di un incremento economico annuo lordo di Lire 920.000/Euro 475,14.
f) Gli operatori tecnici-disinfestatori nonché gli operatori tecnici operanti nel Centro Elaborazione Dati, che hanno maturato cinque anni di servizio o alla data di maturazione dei cinque anni di servizio nelle unità operative citate, previa prova selettiva e valutazione dei curricula professionali acquisiti, dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, transitano a far data dall’1.1.2001, o con il 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dell’anzianità, dalla categoria B al livello economico Bs, con l’attribuzione di un incremento economico annuo lordo di Lire 920.000/Euro 475,14.
g) Gli ausiliari specializzati e commessi della categoria A nonché gli operatori tecnici della categoria B che di fatto svolgono da cinque anni funzioni di coadiutore amministrativo a seguito di formale assegnazione a dette funzioni da parte dell’Azienda per sopperire a esigenze di natura organizzativa o a seguito della esternalizzazione di servizi tecnico-economali, previa valutazione positiva da parte del dirigente del servizio di appartenenza, vengono inquadrati a far data dall’1.1.2001 rispettivamente in categoria B ovvero nel livello economico Bs, con l’attribuzione di un incremento annuo lordo di Lire 1.996.000/Euro 1.030,85 per la categoria A e di Lire 920.000/Euro 475,14 per la categoria B. Quanto sopra trova applicazione anche in carenza di licenza di scuola media.
h) Fino alla percentuale del 25% della dotazione organica e tenuto conto degli assetti organizzativi l’Azienda può inquadrare nella categoria B, livello economico Bs, con l’attribuzione di un incremento economico annuo lordo di Lire 920.000/Euro 475,14, i coadiutori amministrativi in possesso di almeno 10 anni di anzianità di servizio nel profilo al 31.12.2000 e previa prova selettiva e valutazione dei curricula professionali acquisiti, dell’impegno e della qualità della prestazione individuale. L’inquadramento ed il relativo beneficio economico decorrono dall’1.1.2001.
i) Fino alla percentuale del 50% della dotazione organica del personale della categoria C, profili professionali di assistente tecnico e di programmatore e fino al 10% della dotazione organica del profilo professionale di assistente amministrativo, tenuto conto anche degli assetti organizzativi, l’Azienda può inquadrare nella categoria D – profili professionali di collaboratore tecnico-professionale o collaboratore amministrativo professionale, con l’incremento economico annuo lordo di Lire 2.588.000/Euro 1.336,59, gli assistenti tecnici o amministrativi in possesso di almeno 10 anni di servizio nella qualifica al 31.12.2000 e previa prova selettiva e valutazione della formazione acquisita attinente al settore operativo nell’ultimo quinquennio, dell’impegno e della qualità della prestazione, e semprechè in possesso del titolo di scuola media superiore o del titolo abilitante. L’inquadramento e il relativo beneficio economico decorrono dall’1.1.2001.
j) L’incremento economico annuo lordo attribuito al personale ai sensi dei punti e), f), g), h) e i) viene utilizzato per l’attribuzione della fascia compatibile con l’incremento erogato nella nuova categoria o livello assegnato; la quota residua viene conservata quale assegno ad personam assorbito con l’attribuzione della successiva fascia e comunque rimane accreditata al fondo dell’art. 92, comma 8, del C.C.P.L. 8.8.2000 in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari prima dell’attribuzione della fascia successiva.
k) Fino alla percentuale del 30% della dotazione organica del personale con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale o collaboratore amministrativo professionale esperto l’Azienda può procedere al riconoscimento della seconda fascia economica al personale della categoria D o del livello economico Ds in possesso di laurea e con 5 anni di servizio nella qualifica al 31.12.2000, ovvero senza laurea e con 10 anni si servizio nella qualifica alla stessa data, e previa valutazione della formazione acquisita attinente allo specifico settore di attività nell’ultimo quinquennio, nonché dell’impegno e della qualità della prestazione individuale. Con gli stessi criteri di valutazione, ma in presenza di un’anzianità di servizio nella qualifica di ulteriori 5 anni alla medesima data, l’Azienda può provvedere al riconoscimento della terza fascia economica.
l) In considerazione di quanto disposto dall’art. 32, comma 5, del CCPL 8.8.2000 circa la individuazione di settori di attività dei collaboratori amministrativi della categoria D e livello economico Ds, viene enucleato lo specifico profilo professionale di avvocato da collocare nel settore legale. Agli avvocati inquadrati in categoria D che svolgono la propria attività nel settore legale viene attribuita dall’1.1.2001 la seconda fascia economica della categoria D, livello economico Ds e agli avvocati già inquadrati in categoria D, livello ecnomico Ds viene attribuita dall’1.1.2001 la terza fascia economica; alla maturazione di 5 anni di servizio nel settore legale, previa valutazione positiva del proprio dirigente e valutazione della formazione specifica acquisita nell’ultimo quinquennio nonché dell’impegno e della qualità della prestazione, l’Azienda può attribuire la successiva fascia economica.
m) Al personale del ruolo sanitario con profilo di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria, in relazione all’elevato grado di specializzazione e di responsabilità richiesti nella gestione degli interventi, viene attribuita, con decorrenza 1.1.2001 la terza fascia economica nella nuova categoria di inquadramento.
2. Al personale che beneficia, ai sensi del primo comma, del passaggio di categoria o di livello economico viene attribuita l’indennità sanitaria provinciale e l’indennità integrativa speciale della nuova posizione acquisita. Gli importi annui della produttività collettiva e della produttività individuale restano invece conservati nella misura spettante prima dell’applicazione delle norme transitorie di cui al comma 1.
3. Per gli oneri sostenuti dall’Azienda per l’applicazione delle norme transitorie di cui al comma 1, alla stessa viene assegnato l’importo di Lire 1.100.000.000/Euro 568.102,59 (oneri riflessi compresi) che per la quota parte riferita all’acquisizione di fasce economiche va ad alimentare il fondo di cui all’art.92, comma 8, del CCPL 8.8.2000.
4. Le norme transitorie di cui al presente articolo rappresentano un percorso anticipato dell’impegno assunto dalla parte pubblica ad una verifica delle piante organiche da effettuarsi in sede di concertazione aziendale onde confrontare la rispondenza tra l’attuale assetto organizzativo dell’Azienda e gli eventuali equilibri da rideterminare anche in considerazione delle riqualificazioni e, di conseguenza, identificare, in relazione al riassetto, la necessità di un finanziamento aggiuntivo nell’ambito del CCPL 2002-2005. Per l’avvio di quanto sopra con il presente contratto viene attribuito all’Azienda, oltre a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, un ulteriore finanziamento di Lire 600.000.000/Euro 309.874,14 (oneri riflessi compresi) da utilizzarsi in sede decentrata, con opportuni equilibri, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, per aggiornare le percentuali di personale indicate al comma 1, per l’eventuale riqualificazione di altre figure, nonché per permettere il finanziamento di progressioni orizzontali che comportano il riconoscimento di fasce retributive. L’Azienda dovrà tenere conto, in relazione alle risorse disponibili rispetto alla progressione orizzontale, di equilibrare le nuove attribuzioni di fascia con quelle di cui il personale abbia precedentemente beneficiato e con le anzianità possedute.
Art. 20
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del contratto collettivo provinciale di lavoro 8 agosto 2000 ove non sostituite dal presente contratto.
2. A far data dalla sottoscrizione del presente contratto cessa la sua efficacia l’accordo stralcio sul secondo biennio economico sottoscritto in data 9.11.2001.
3. Il comma 3 dell’articolo 16 ("Astensione dal lavoro") del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998 – 2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Sanità di data 8 agosto 2000 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6 sia nel caso di orario lavorativo su cinque giornate settimanali sia nel caso di orario lavorativo su sei giornate settimanali.”