AGENZIA PROVINCIALE

PER LA

RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2023 di data 4 agosto 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Sanità, il giorno 8 agosto 2000 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

 

prof. Carlo Zoli - presidente

 

 

sig. Ferruccio Demadonna - componente

 

 

dott. Franco Zeni - componente

 

 

dott. Flavio Debertol - componente aggiunto

 

 

 

e la delegazione sindacale, composta da:

 

......................................................  per la C.G.I.L. - Sanità

 

 

......................................................  per la C.I.S.L. - Sanità

 

 

......................................................  per la U.I.L. - Sanità

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Sanità.

 


 

SOMMARIO

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE

DEL COMPARTO SANITA’

 

 

 

 

Premessa

pag

1

 

 

 

 

PARTE PRIMA

 

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

CAPO I

 

Art.

1

Campo di applicazione

pag.

2

Art.

2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

pag.

2

 

 

 

TITOLO II

 

 

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.

3

Obiettivi e strumenti

pag.

3

Art.

4

Livelli di contrattazione: materie e limiti

pag.

3

Art.

5

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto decentrato

pag.

5

Art.

6

Composizione delle delegazioni e soggetti sindacali titolari della contrattazione

pag.

5

 


 

CAPO II

INFORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE

 

 

Art.

7

Informazione, concertazione, consultazione

pag.

6

Art.

8

Comitato per le pari opportunità

pag.

6

 

 

 

CAPO III

DIRITTI SINDACALI

 

Art.

9

Diritti di associazione e di attività sindacali

pag.

7

Art.

10

Diritto di assemblea

pag.

7

Art.

11

Diritto di affissione

pag.

8

Art.

12

Locali

pag.

8

Art.

13

Rappresentanze sindacali titolari di contrattazione nei luoghi di lavoro

pag.

8

Art.

14

Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

pag.

8

Art.

15

Contributi sindacali

pag.

8

Art.

16

Astensione dal lavoro

pag.

9

Art.

17

Rinvio disciplina dirigenti sindacali, permessi, distacchi R.S.U. e rappresentanti per la sicurezza

pag.

9

Art.

18

Interpretazione autentica dei contratti

pag.

9

 

 

 

CAPO IV

TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO

 

Art.

19

Clausole di raffreddamento

pag.

10

Art.

20

Tentativo obbligatorio di conciliazione

pag.

10

Art.

21

Collegio arbitrale

pag.

10

 

 


 

PARTE SECONDA

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

 

CAPO I

OBIETTIVI

 

Art.

22

Obiettivi

pag.

12

 

 

CAPO II

CLASSIFICAZIONE

 

Art.

23

Il sistema di classificazione del personale

pag.

12

Art.

24

Accesso dall’esterno

pag.

12

Art.

25

Progressione interna nel sistema classificatorio

pag.

13

Art.

26

Criteri e procedure per i passaggi tra categorie

pag.

13

Art.

27

Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria

pag.

13

Art.

28

Norma di inquadramento del personale in servizio

pag.

14

Art.

29

Nuovi profili

pag.

14

 

 

 

CAPO III

LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Art.

30

Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni

pag.

16

Art.

31

Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca – indennità di funzione

pag.

16

Art.

32

Norma transitoria

pag.

17

 


 

PARTE TERZA

 

 

 

TITOLO I

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art.

33

Il contratto individuale di lavoro

pag.

19

Art.

34

Periodo di prova

pag.

20

Art.

35

Riammissione in servizio

pag.

21

 

 

 

CAPO II

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

 

Art.

36

Rapporto di lavoro a tempo parziale

pag.

21

Art.

37

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

pag.

22

Art.

38

Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale

pag.

23

Art.

39

Telelavoro

pag.

24

Art.

40

Assegnazione a posizioni di telelavoro

pag.

24

Art.

41

Postazione di lavoro e adempimenti dell’Azienda

pag.

25

Art.

42

Diritti ed obblighi del telelavoratore

pag.

25

Art.

43

Job sharing

pag.

26

Art.

44

Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

pag.

27

Art.

45

Contratto a termine con finalità formative

pag.

28

Art.

46

Assunzioni a tempo determinato

pag.

29

 

 

 

CAPO III

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art.

47

Orario di lavoro

pag.

30

Art.

48

Servizio di pronta disponibilità

pag.

31

Art.

49

Ferie e festività

pag.

32

Art.

50

Riposo settimanale

pag.

33

Art.

51

Permessi retribuiti

pag.

33

Art.

52

Diritto allo studio

pag.

34

Art.

53

Tutela della maternità

pag.

35

Art.

54

Aspettativa

pag.

37

Art.

55

Servizio militare

pag.

37

Art.

56

Permessi brevi

pag.

38

Art.

57

Assenze ingiustificate

pag.

38

Art.

58

Assenze per malattia

pag.

38

Art.

59

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

pag.

39

Art.

60

Infermità dipendente da causa di servizio

pag.

40

Art.

61

Equo indennizzo

pag.

41

Art.

62

Pensione di privilegio

pag.

42

Art.

63

Spese di cura

pag.

42

Art.

64

Controlli sull’idoneità al servizio

pag.

43

Art.

65

Tutela di persone in particolari condizioni psicofisiche

pag.

44

Art.

66

Mensa

pag.

44

Art.

67

Doveri del dipendente

pag.

44

Art.

68

Obbligo della divisa

pag.

45

Art.

69

Molestie sessuali

pag.

46

Art.

70

Sanzioni e procedure disciplinari

pag.

47

Art.

71

Codice disciplinare

pag.

48

Art.

72

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

pag.

50

Art.

73

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

pag.

50

Art.

74

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

pag.

51

Art.

75

Obblighi delle parti

pag.

51

Art.

76

Recesso con preavviso

pag.

51

Art.

77

Mobilità

pag.

52

Art.

78

Accordi di mobilità

pag.

52

Art.

79

Mobilità a seguito di esuberi

pag.

53

Art.

80

Procedure di mobilità

pag.

54

Art.

81

Passaggio diretto di personale

pag.

55

Art.

82

Mansioni superiori

pag.

55

 

 

 

CAPO VI

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

Art.

83

Formazione e aggiornamento professionale

pag.

56

 


 

PARTE QUARTA

 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO TRANSITORIO DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

Art.

84

Trattamento economico stipendiale di prima applicazione

pag.

59

Art.

85

Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico

pag.

59

 

 

 

CAPO II

NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI

 

Art.

86

Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari

pag.

62

Art.

87

Effetti dei nuovi trattamenti economici

pag.

62

Art.

88

Lavoro straordinario

pag.

63

Art.

89

Trattamento di missione

pag.

63

 

 

 

CAPO III

SVILUPPO PROFESSIONALE

 

Art.

90

Criteri per la progressione economica orizzontale

pag.

64

Art.

91

Misura dell’indennità di funzione

pag.

64

 

 

 

 

 

PARTE QUINTA

 

 

SISTEMI DI FINANZIAMENTO

 

 

Art.

92

Finanziamento dei fondi

pag.

65

Art.

93

Miglioramento della qualità dei servizi e finanziamento della maggior produttività collettiva e individuale

pag.

66

Art.

94

Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell’indennità infermieristica e del livello VIII bis

pag.

68

PARTE SESTA

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art.

95

Disposizioni particolari

pag.

68

Art.

96

Previdenza integrativa

pag.

69

Art.

97

Trasformazione dell’indennità premio di servizio in T.F.R.

pag.

69

Art.

98

Anticipazioni sul T.F.R.

pag.

69

Art.

99

Operatività degli articoli 96, 97 e 98

pag.

69

Art.

100

Interessi legali

pag.

69

Art.

101

Modalità di calcolo

pag.

70

Art.

102

Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

pag.

70

Art.

103

Norme finali

pag.

70

 


 

ALLEGATI

 

 

 

ALLEGATO 1

 

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI

 

 

 

Categoria A

pag.

71

 

 

Categoria B

pag.

72

 

 

Categoria C

pag.

75

 

 

Categoria D

pag.

77

 

 

ALLEGATO 2

 

ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE I CRITERI DA DEFINIRE CON IL REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 4

pag.

81

 

 

ALLEGATO 3

 

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE

(art. 84, comma 1, lettera A)

pag.

82

 

 

ALLEGATO 4

 

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE

(art. 84, comma 1, lettera A)

pag.

83

 

 

ALLEGATO 5

 

-        PROSPETTO 1

FASCE RETRIBUTIVE

pag.

84

-        PROSPETTO 2

DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE

pag.

84

-         PROSPETTO 3

INDENNITA’ SANITARIA PROVINCIALE

pag.

85

 


 

 

ALLEGATO 6

 

VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA’ DELLA INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA

(Art. 85, comma 5)

pag.

86

 

 

ALLEGATO 7

 

CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

(Art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce retributive previste dai prospetti dell’allegato 5)

pag.

87

 

 

ALLEGATO 8

 

-         PROSPETTO 1

AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL’1.11.1998

pag.

89

-         PROSPETTO 2

AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL’1.6.1999

pag.

89

 

 

ALLEGATO 9

 

-         PROSPETTO 1

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DALL’1.11.1998

pag.

90

-         PROSPETTO 2

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DALL’1.6.1999

pag.

90

 

 

ALLEGATO 10

 

-         PROSPETTO 1

FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL’1.11.1998

pag.

91

-         PROSPETTO 2

DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE

pag.

91

 


 

 

ALLEGATO 11

-         PROSPETTO 1

FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL’1.6.1999

pag.

92

-         PROSPETTO 2

DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE

pag.

92

 

 


 

ALLEGATO A

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

 

Art.

1

Disposizioni di carattere generale

pag.

93

Art.

2

Doveri del dipendente

pag.

93

Art.

3

Regali e altre utilità

pag.

94

Art.

4

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

pag.

94

Art.

5

Obblighi di dichiarazione

pag.

94

Art.

6

Obblighi di astensione

pag.

94

Art.

7

Attività collaterali

pag.

95

Art.

8

Imparzialità

pag.

95

Art.

9

Comportamento nella vita sociale

pag.

96

Art.

10

Comportamento in servizio

pag.

96

Art.

11

Rapporti con il pubblico

pag.

96

Art.

12

Contratti

pag.

97

Art.

13

Aggiornamento del codice

pag.

97

 

 

ALLEGATO B

 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Art.

1

Servizi pubblici essenziali

pag.

98

Art.

2

Contingenti di personale

pag.

99

Art.

3

Modalità di effettuazione degli scioperi

pag.

99

Art.

4

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

pag.

100

Art.

5

Sanzioni

pag.

100

Art.

6

Applicabilità

pag.

100

 

 

ALLEGATO C

 

ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DELLA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

 

Art.

1

Beneficiari

pag.

101

Art.

2

Misura e concessione dell’anticipazione

pag.

101

Art.

3

Finanziamento delle domande

pag.

102

Art.

4

Motivi per i quali viene concessa l’anticipazione

pag.

102

Art.

5

Motivi di particolare gravità

pag.

104

Art.

6

Definizione di nucleo familiare

pag.

104

Art.

7

Spese ammissibili

pag.

104

Art.

8

Modalità e termini per la presentazione delle domande

pag.

105

Art.

9

Erogazione dell’anticipazione e documentazione probatoria di spesa

pag.

106

Art.

10

Criteri di idoneità dell’alloggio

pag.

108

Art.

11

Norme transitorie

pag.

108

ACCORDO RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2000 2001 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998 –2001 DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE

DEL COMPARTO SANITA’

 

 

Art.

1

Adeguamenti retributivi

pag.

1

Art.

2

Effetti nuovi stipendi

pag.

1

 

 

 

ALLEGATO A

 

 

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI

pag.

2

 


 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE 1998/2001

 

 

 

 

 

Premessa

 

 

1.       D'intesa con le organizzazioni sindacali e di base al disposto di cui all’art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la Provincia autonoma di Trento per sé e per i propri Enti funzionali, intende perseguire l'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici dei dipendenti al fine di favorire un complessivo miglioramento dei servizi offerti dal comparto pubblico anche attraverso una maggiore flessibilità nella gestione del personale.

 

2.       Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ridefinire gli istituti rispetto ai quali dovessero intervenire modifiche della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

3.       Nel comparto del servizio sanitario provinciale il presente contratto si caratterizza quale “contratto originario” a cui farà seguito il contratto decentrato a livello di azienda provinciale per i servizi sanitari. Per aspetti puramente organizzativi sarà inoltre possibile, previo accordo tra le parti, un livello di contrattazione a livello di struttura.


 

 

 

PARTE PRIMA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

 

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

1.       Il presente Contratto collettivo si applica dalla data della sottoscrizione a tutto il personale del comparto del Servizio sanitario provinciale, di cui all’art. 4 dell’ipotesi di accordo sui comparti di contrattazione collettiva sottoscritto il 4 ottobre 1999, dipendente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, il personale medico e veterinario e le altre figure professionali espressamente escluse da articoli del presente contratto.

 

2.       Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.

 

3.                 Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dall’ordinamento aziendale. Con i termini di unità operativa o servizio si indicano genericamente articolazioni organizzative delle strutture fondamentali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Con il termine “Azienda” si indica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

 

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1.       Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica, salvo decorrenze successive di benefici economici espressamente indicati.

 

2.       Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della legge provinciale n. 7 del 1997, è comunicata da parte dell’A.P.RA.N. all’Azienda che dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.

 

3.       Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

4.       Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

 

5.       Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

 

6.       In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma precedente.


 

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 3

Obiettivi e strumenti

 

1.       Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione delle responsabilità dell’Azienda e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.

 

2.                 La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali, sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alle leggi n. 146/90 e n. 83/2000 e dell'accordo sui medesimi servizi.

 

3.       In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a)   la contrattazione collettiva, che si svolge a livello di comparto ed a quello decentrato per le materie ad esso attribuite, con i tempi e secondo le procedure indicati, rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del presente contratto. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi di comparto e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall’art. 18. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;

b)   la concertazione si svolge sulle materie previste dal presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 6, in appositi incontri nei quali le parti confrontano le rispettive posizioni secondo le procedure indicate nell’art. 7;

c)   l'informazione, che, quando la preveda la legge o il presente contratto, viene fornita dall’Amministrazione ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti di cui all'art. 6, al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita per iscritto ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;

d)   le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e destinate a svolgersi secondo quanto disposto dall’artt. 18 e 19.

 

 

Art. 4

Livelli di contrattazione:

materie e limiti

 

1.       Il sistema della contrattazione collettiva provinciale è strutturato su due livelli:

a)   l'accordo di comparto;

b)   il contratto decentrato.

 

2.       L'accordo di comparto tra Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (indicata con “Agenzia”) e le OO.SS. ha luogo, fra l’altro, sulle seguenti materie:

a)   sistemi di incentivazione della produttività collettiva e individuale, finalizzati all'efficienza e al miglioramento della qualità dei servizi, nell'ambito dei piani, progetti o altre iniziative, con particolare riguardo a:

-      definizione di criteri volti a indirizzare gli elementi di valutazione delle incentivazioni tra un massimo e un minimo;

-      definizione delle risorse da destinare all'attuazione di progetti nell'ambito delle risorse complessive destinate alla produttività;

-      criteri volti a definire il calcolo e le modalità di distribuzione delle economie di gestione;

-      verifiche preordinate alla valutazione dei risultati da effettuarsi nei modi e nei tempi stabiliti nell'ambito della proceduralizzazione di cui all'art. 5 del presente contratto;

b)   criteri generali per la corresponsione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino specifiche responsabilità o particolari oneri o disagi;

c)   linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;

d)   criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;

e)   linee di indirizzo e criteri per le garanzie ed il miglioramento dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro, nonché l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;

f)   criteri di determinazione della composizione qualitativa e quantitativa dei contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

g)   criteri generali e modalità di applicazione della normativa sul part-time;

h)   modalità di costituzione di organismi partecipativi.

i)          criteri di ripartizione delle risorse derivanti da economie di gestione o trasformazione di istituti o spese accessorie o da finanziamenti aggiuntivi;

l)          criteri generali sul rapporto di lavoro, sulla durata del rapporto di lavoro e sulla sua distribuzione;

m)      il sistema di classificazione del personale;

n)       indirizzi in merito alle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria;

o)       criteri per la progressione economica orizzontale.

 

3.                 La contrattazione decentrata può aver luogo sulle seguenti materie:

a)     criteri per la ripartizione delle risorse relative ai sistemi incentivanti;

b)  individuazione di specifici progetti di produttività;

c)  modalità di attuazione dei progetti di produttività;

d)  criteri generali per l'individuazione delle strutture coinvolte nei progetti di produttività;

e)   modalità di corresponsione di eventuali trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di compiti che comportino responsabilità, oneri o disagi, con particolare riguardo ad innovazioni organizzative;

f)   i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

g)  attuazione delle normative contrattuali in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro;

h)  eventuale introduzione di forme di telelavoro e di job sharing;

i)   conseguenze operative derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative.

l)        criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.

m)    determinazione dei contingenti per la garanzia dei servizi essenziali in caso di sciopero;

n)     applicazione dei criteri connessi alla normativa sul part-time;

o)     criteri di ripartizione di risorse derivanti da:

- specifiche disposizioni di legge finalizzate all’incentivazione di prestazione o di risultato del personale;

somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito all’Azienda a seguito dell’attuazione - dei processi di decentramento e di delega di funzioni;

- una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento dei fondi di cui all’art. 92, comma 8;

p)   i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 47.

 

4.       La contrattazione decentrata riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:

- i criteri generali per l’attuazione delle procedure di selezione per i passaggi all’interno di ciascuna categoria;

- il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale.

 

5.       Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione decentrata sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi di miglioramento della produttività, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.

 

6.       Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dall’ art. 3, comma 1, sulle materie di cui al comma 3 del presente articolo, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni .

 

7.       I contratti decentrati si svolgono sulle materie stabilite dal presente articolo, devono garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite e non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto. Le clausole difformi sono inefficaci e non possono essere applicate.

 

 

Art. 5

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto decentrato

 

1.             I contratti decentrati hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.

 

2.       L’Azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui all’art. 4, commi 3 e 4, entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6, comma 1, punto B), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

 

3.       Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni.

 

4.       Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. L’accordo decentrato, che può di comune accordo essere modificato prima della scadenza del contratto provinciale, proroga la sua efficacia sino alla stipulazione di successivi contratti decentrati, salvo diversa previsione di un successivo accordo.

 

5.       L’accordo di cui al precedente comma è trasmesso entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione all'Agenzia.

 

 

Art. 6

Composizione delle delegazioni e soggetti sindacali titolari della contrattazione

 

1.       La delegazione trattante è costituita come segue:

 

A)   per la contrattazione da svolgersi al livello di comparto:

1)   per la parte pubblica:

-                    dall'AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (A.P.Ra.N.);

2)       per le Organizzazioni sindacali:

-                         da non più di tre componenti per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori; sono considerate rappresentative quelle a cui risultino iscritti almeno il 5% del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle OO.SS. con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il 5% dei voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;

B)       per la contrattazione decentrata:

1)       per la parte pubblica:

                       - dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da un suo delegato;

                       - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.

2)   per le Organizzazioni sindacali:

-        dalle R.S.U;

-        dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCPL.

 

2.       Ai fini della misurazione del dato associativo non sono prese in considerazione le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto.

 

 


 

CAPO II

INFORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE

 

 

Art. 7

Informazione, concertazione, consultazione

 

1.       L’Azienda, nell'ambito della propria autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, fornisce ai soggetti sindacali informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

 

2.       Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:

A) INFORMAZIONE:

·       L’Azienda, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.

·       Nel caso di materie per le quali il presente CCPL prevede la contrattazione decentrata o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva.

·       Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione.

B) Concertazione

·       I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:

- articolazione dell'orario di servizio;

- verifica periodica della produttività delle strutture operative;

- definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro.

- andamento dei processi occupazionali;

La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:

-     svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie;

-     valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni;

-     conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica;

-     sistemi di valutazione permanente;

·       La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale ri­sultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

C) Consultazione

·       La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:

a)   organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;

b) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

 

 

Art. 8

Comitato per le pari opportunità

 

1.       Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l’Azienda, svolge i seguenti compiti:

a)   raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Azienda è tenuta a fornire;

b)   formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione decentrata;

c)   promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.

 

2.       Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell’Azienda, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

 

3.       Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:

- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;

- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;

- processi di mobilità.

 

4.       L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.

 

5.       Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

 

 

 

CAPO III

DIRITTI SINDACALI

 

 

Art. 9

Diritti di associazione e di attività sindacali

 

1.       I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.

 

 

Art. 10

Diritto di assemblea

 

1.       I dipendenti hanno diritto di riunirsi, durante l'orario di lavoro, in assemblee sindacali in locali idonei concordati con l'Azienda, anche esterni all’Ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

 

2.       Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dalle OO.SS. rappresentative o dalle R.S.U.

 

3.       La convocazione, la sede, l'orario e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’Azienda con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'Azienda di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

 

4.       La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative/servizi e comunicata all'Azienda.

 

5.       Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. Previo accordo decentrato le assemblee possono svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, con recupero delle ore utilizzate.

 

6.       Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate.

 

 

Art. 11

Diritto di affissione

 

1.       Le organizzazioni sindacali rappresentative e le R.S.U. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

Art. 12

Locali

 

1.       L’Azienda pone permanentemente e gratuitamente a disposizione delle R.S.U. e delle OO.SS. rappresentative, l'uso continuativo, durante le ore di normale funzionamento della struttura, di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con le medesime - per consentire l'esercizio delle loro attività, garantendo l’accesso alle reti telefoniche ed informatiche, con addebito delle relative spese.

 

 

Art. 13

Rappresentanze sindacali titolari di contrattazione nei luoghi di lavoro

 

1.       Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a)   le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.). Con apposito accordo potranno ridefinirsi le modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. Per l'elezione delle R.S.U. l’Azienda fornisce gli elenchi dei dipendenti e favorisce la gestione delle operazioni elettorali mettendo a disposizione delle OO.SS. le strutture logistiche necessarie;

b)   le rappresentanze sindacali firmatarie del CCPL.

 

 

Art. 14

Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

 

1.       La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1, dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti:

a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;

b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative:

    - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;

    - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli del precedente alinea.

 

2.       Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1.

 

 

Art. 15

Contributi sindacali

 

1.       I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Azienda a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.

 

2.       La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, che si intende sia quello in cui la stessa perviene all’Azienda.

 

3.       Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'Azienda e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa, che si intende sia quello in cui la stessa perviene all’Azienda.

 

4.       Le trattenute devono essere operate dall’Azienda sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Azienda stessa.

 

5.       In caso di pluralità di deleghe, il dipendente deve esplicitare l’opzione, ferme restando le trattenute a favore delle OO.SS., per la sigla sindacale da cui intende farsi rappresentare. Qualora non abbia proceduto all’opzione la delega di rappresentanza non verrà attribuita a nessuna OO.SS..

 

 

Art. 16

Astensione dal lavoro

 

1.       Per l’eventuale astensione dal lavoro proclamata dalle OO.SS. si effettua la trattenuta sullo stipendio con l’applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai commi 2 e 3, nella misura corrispondente alla effettiva quantità di tempo dell’astensione medesima.

 

2                    La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze fisse e continuative percepite mensilmente.

 

3.       L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario lavorativo su cinque giornate settimanali e per 6 nel caso di orario lavorativo su sei giornate settimanali.

 

 

Art. 17

Rinvio disciplina dirigenti sindacali, permessi, distacchi, R.S.U e rappresentanti per la sicurezza

 

1.       Con successivo accordo quadro verranno ridisciplinate le disposizioni relative a dirigenti sindacali, ai permessi e distacchi sindacali nonché alle R.S.U..

 

2.       Fino alla stipulazione del suddetto accordo continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, già definite dall’accordo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998.

 

3.       Fino alla stipulazione di un nuovo accordo sono confermate le disposizioni vigenti in materia di designazione, elezione e competenze dei rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994.

 

 

Art. 18

Interpretazione autentica dei contratti

 

1.       Quando insorgano controversie sull'interpretazione delle norme contenute nel contratto collettivo, le parti che le hanno sottoscritte si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

 

2.       Ai fini di cui al comma 1 la parte contraente che richiede l'incontro invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi di interpretazione.

 

3.       L'AGENZIA, anche su richiesta dell’Azienda o delle OO.SS., procede ad appositi incontri per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del presente contratto.

 

4.       L'eventuale accordo stipulato con le stesse procedure del contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo.

 

5.       Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure previste per il contratto originario, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

 

 

 

CAPO IV

TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO

 

 

Art. 19

Clausole di raffreddamento

 

1.                 Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

 

2.      Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo.

 

3.       Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

 

 

Art. 20

Tentativo obbligatorio di conciliazione

 

1.       Per le controversie individuali di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, comprese quelle concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari, il tentativo obbligatorio di conciliazione può aver luogo davanti al collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis del medesimo decreto.

 

 

Art. 21

Collegio arbitrale

 

1.       I lavoratori e l’Azienda possono chiedere che la risoluzione di un'eventuale controversia di lavoro sia deferita ad arbitri, previa promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi con le modalità di cui all'art. 69 bis del d.lgs. n. 29/1993.

 

2.       La soluzione delle controversie verrà deferita ad un Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale stabilmente insediata presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento e da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

 

3.       La Camera arbitrale, dotata di una segreteria messa a disposizione dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, rimarrà in carica per la durata del presente accordo e sarà composta di 10 membri, per metà indicati dalle organizzazioni sindacali e per metà dagli Enti firmatari degli accordi di comparto. Il Presidente ed il Vice-presidente saranno nominati d'intesa dai membri della Camera arbitrale, tra avvocati regolarmente iscritti al rispettivo Ordine.

 

4.       Il Collegio arbitrale sarà composto dal Presidente o dal Vice-presidente della Camera arbitrale e da due arbitri, designati tra i componenti fissi della Camera arbitrale medesima, rispettivamente dal lavoratore e dall'Azienda tra i quali verte la controversia.

 

5.       Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su richiesta, sottoscritta dal lavoratore o dal legale rappresentante, secondo l’ordinamento dell’Azienda, depositata presso la segreteria della Camera arbitrale o ad essa inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale richiesta dovrà contenere la nomina del proprio rappresentante nel collegio o la delega per la nomina ad un'organizzazione sindacale, nonché la determinazione dell’oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sui quali essa si fonda, oltre all’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati.

 

6.       Il Presidente della Camera arbitrale trasmette la richiesta di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda o al lavoratore nei cui confronti è stato presentato ricorso, fissando un termine di 30 giorni per l'accettazione e la designazione del proprio arbitro, fatta salva comunque la facoltà per le parti di adire l'autorità giudiziaria prima dell'insediamento del Collegio arbitrale. Se la parte convenuta non nomina l’arbitro entro il termine di cui sopra o non esprime la volontà di adire l’Autorità giudiziaria, il ricorso si intende accolto.

 

7.       Il Presidente fisserà la riunione per la comparizione degli arbitri e delle parti entro un termine non superiore a ulteriori 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente. La parte convenuta deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando presso la segreteria della Camera una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte le eventuali domande riconvenzionali (a pena di decadenza), le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e nella quale devono essere indicati i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Se è proposta domanda riconvenzionale il Presidente del Collegio differisce l’udienza con provvedimento, che la segreteria provvede a comunicare alle parti. Tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni. La parte ricorrente può depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza una memoria difensiva relativa unicamente alla domanda o domande riconvenzionali, nella quale devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. L’udienza di discussione è diretta dal Presidente del Collegio. Le parti sono tenute a comparire personalmente e possono farsi assistere da un solo difensore. Il Collegio esperisce preliminarmente il tentativo di conciliazione. Se le parti si conciliano, si forma processo verbale della convenzione conclusa, il quale ha valore equiparato alla decisione. Detto verbale sarà depositato eventualmente presso il Servizio Lavoro della P.A.T. ai fini dell’apposizione della formula di esecutività. Assunti gli eventuali mezzi istruttori ed esaurita la discussione orale, il Collegio si riserva di pronunziare la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. La decisione è comunicata alle parti integralmente e per iscritto a cura della segreteria. Le spese del giudizio sono poste a carico totale o parziale della parte soccombente.

 

8.       Quando per la definizione di una controversia individuale è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo sottoscritto dall'A.P.RA.N., il Collegio, con ordinanza non impugnabile nella quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di 60 giorni e dispone la comunicazione, a cura della Segreteria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'A.P.RA.N.. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al presente comma l'A.P.RA.N. convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'A.P.RA.N., alla Segreteria del Collegio arbitrale, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione di cui al presente comma, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.

 

9.       L'intera procedura dovrà concludersi non oltre 90 giorni dalla prima riunione del Collegio, entro i quali il lodo dovrà essere depositato presso la Camera arbitrale e comunicato alle parti, salva la possibilità, in caso di specifiche e motivate esigenze istruttorie, di una proroga, non superiore a 60 giorni, decisa dal Collegio all'unanimità. Copia del lodo sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

 

10.     Le spese legali saranno liquidate dagli arbitri ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Gli onorari degli arbitri non dovranno superare i minimi tariffari parametrati su quelli già previsti dall'Ordine degli avvocati.

 

11.     La presente procedura può essere applicata anche alle controversie in tema di sanzioni disciplinari, le quali possono, comunque, essere devolute anche alla decisione del Collegio Arbitrale di cui all’art. 51 della l.p. n. 7/97.

 

12.     Le parti potranno rivedere le norme di cui al presente articolo entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. I lavoratori e le pubbliche Amministrazioni possono chiedere che la risoluzione di un'eventuale controversia di lavoro sia deferita ad arbitri, previa promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi con le modalità di cui all'art. 69 bis del d.lgs. n. 29/1993.

 


 

PARTE SECONDA

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

CAPO I

OBIETTIVI

 

 

Art. 22

Obiettivi

 

1.       Con le norme sulla classificazione del personale le parti intendono superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al D.P.R. 761/1979 e del D.P.R. 384/1990, attraverso l’introduzione di un nuovo e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell’autonomia organizzativa dell’Azienda, esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite.

 

2.       Le norme sulla classificazione del personale perseguono le finalità del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari, dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali .

 

3.       Ai fini suddetti sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati dall’Azienda, nell’ambito delle procedure previste dall’art. 4, comma 3, e con le risorse messe allo scopo a bilancio dall’Azienda.

 

 

 

CAPO II

Classificazione

 

Art. 23

Il sistema di classificazione del personale

 

1.       Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 30 e seguenti.

 

2.       Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato 1 che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. L’indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva.

 

3.       I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall’art. 29.

 

4.       I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all’interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”. I profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto”.

 

5.       Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’allegato 1. La disciplina delle mansioni e del loro temporaneo mutamento è regolata dall’art. 82.

 

 

Art. 24

Accesso dall’esterno

 

1.       Il regolamento previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 della L.P. n. 7/97., le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria.

 

 

Art. 25

Progressione interna nel sistema classificatorio

 

1.       La progressione interna dei dipendenti dell’Azienda nel sistema classificatorio, nel rispetto dell’art. 24, viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante:

a)   passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore;

b)   passaggi all’interno delle categorie B e D;

c)   passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.

2.       L’Azienda può bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.

 

 

Art. 26

Criteri e procedure per i passaggi tra categorie

 

1.       I passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione.

 

2.       La selezione del comma 1 è basata su:

a)   verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;

b)   valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione:

·       titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, certificati di abilitazione a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell’assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;

·       corsi di formazione, anche esterni all’Azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;

·       qualificati corsi di aggiornamento professionale;

·       pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall’Azienda.

 

3.       Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.

 

4.       Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dall’Azienda con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, della legge provinciale n. 7/97. Le parti, al fine di fornire all’Azienda linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all’allegato 2 al presente contratto.

 

 

Art. 27

Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria

 

1.       I passaggi dei dipendenti, nell’ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dall’Azienda previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1.

 

2.       I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definiti dal regolamento di cui all’art. 26, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 4.

 

3.       I passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dall’Azienda, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica.

 

 

Art. 28

Norma di inquadramento del personale in servizio

 

1.       Le posizioni funzionali già previste dalla tabella dell’allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, come modificata dalla tabella dell’allegato 1 al D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 sono disapplicate e sostituite dalle categorie e profili di cui alla tabella dell’allegato 1 al presente contratto.

 

2.       Il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dall’1 gennaio 1998 con effetto automatico mediante l’attribuzione della categoria e del profilo secondo le indicazioni dell’allegato 1, senza incremento di spesa, fatto salvo quanto previsto dal presente contratto.

 

3.       Con decorrenza dall’1 gennaio 1998, ai profili di fattorino e addetto alle pulizie - già appartenenti alle posizioni funzionali di I e II livello ex D.P.R. n. 384/1990 - ed inquadrati nella categoria A è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale dei profili di commesso e di ausiliario specializzato. Dalla stessa data i profili di fattorino e addetto alle pulizie sono soppressi e le mansioni svolte dal relativo personale in servizio corrispondono, rispettivamente, a quelle dei profili di commesso e di ausiliario specializzato addetto ai servizi economali.

 

4.       Per il profilo di ausiliario specializzato, ricompreso nella categoria A, resta confermata la previsione, nell’ambito della dotazione complessiva del profilo, di due distinti contingenti relativi alle attività dei servizi tecnico-economali e dei servizi socio-assistenziali, ferma rimanendo l’interscambiabilità dei dipendenti tra i due contingenti prima dell’espletamento del corso annuale di formazione professionale dell’operatore tecnico addetto all’assistenza disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295 nonché del corso biennale di formazione professionale dell’operatore socio-sanitario così come disciplinato dal provvedimento della Giunta provinciale di Trento.

 

5.       I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista, già inquadrati nell’ex V livello economico, rimangono collocati ad esaurimento, nel livello economico Bs - ed esercitano le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite.

 

 

Art. 29

Nuovi profili

 

1.       Con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui all’allegato 1, sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari:

- infermiere

- infermiere pediatrico

- tecnico sanitario di radiologia medica

- tecnico sanitario di laboratorio biomedico

- igienista dentale

- fisioterapista

- tecnico audioprotesista

- ortottista - assistente di oftalmologia

- tecnico ortopedico

- tecnico audiometrista

- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

- tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale

- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

- terapista occupazionale

- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

- assistente sanitario

- logopedista

- ostetrica

- dietista

- podologo

- tecnico di neuro fisiopatologia.

 

2.       Nei seguenti profili di cui al comma 1 sono riconducibili i profili a fianco di ciascuno indicati già inseriti nelle ex posizioni funzionali di sesto e settimo livello confluite rispettivamente nelle categorie C e D , fatto salvo quanto sarà previsto dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza dei diplomi conseguiti in base al pregresso ordinamento:

 

infermiere                                                                              infermiere professionale

infermiere pediatrico                                                                vigilatrice d’infanzia

tecnico sanitario di radiologia medica                                          tecnico di radiologia medica

tecnico sanitario di laboratorio biomedico                                     tecnico di laboratorio medico

igienista dentale tecnico                                                          igienista dentale

fisioterapista                                                                          terapista della riabilitazione

tecnico audioprotesista                                                            audioprotesista

ortottista - assistente di oftalmologia                                         ortottista

assistente sanitario                                                                 assistente sanitario

logopedista                                                                            logopedista

ostetrica                                                                               ostetrica

dietista                                                                                 dietista

podologo                                                                               podologo

tecnico di neuro fisiopatologia                                                   tecnico di neuro fisiopatologia

tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro           vigile sanitario

tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare      tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista

educatore professionale                                                           educatore professionale

 

3.       Sono confermati i profili di puericultrice, di odontotecnico, ottico e massaggiatore non vedente. Il relativo personale è inquadrato nelle categorie B – livello Bs - o C o D, a seconda dell’appartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni funzionali di quinto, di sesto o di settimo livello, ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni legislative o regolamentari di riferimento.

 

4.       Le parti - in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito della definizione della formazione complementare - si incontreranno per l’individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati.

 

5.       Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell’allegato 1 al presente contratto:

CATEGORIA B, nel livello B super (Bs):

- operatore tecnico specializzato

- coadiutore amministrativo esperto

- operatore socio-sanitario

CATEGORIA C:

- programmatore

CATEGORIA D:

- collaboratore tecnico – professionale

- collaboratore amministrativo - professionale

CATEGORIA D, nel livello D super (Ds):

- collaboratore tecnico – professionale esperto

- collaboratore amministrativo - professionale esperto

- collaboratore professionale assistente sociale esperto   

 

6.       Dall’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria B, il profilo dell’operatore tecnico specializzato sostituisce l’operatore tecnico ricollocato ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 20 novembre 1990, n. 384.

 

7.       La denominazione generale dei profili compresi nelle ex posizioni funzionali di VI, VII e VIII livello di cui alla tabella all. 1 al D.P.R. 20 novembre 1990, n. 384, confluite nelle categorie C e D, assumono la denominazione a fianco di ciascuno indicata :

CATEGORIA C:

a)   operatore professionale di 1^ categoria collaboratore = operatore professionale sanitario

b)   assistente sociale = operatore professionale assistente sociale

CATEGORIA D:

a)   operatore professionale di 1^ctg coordinatore = collaboratore professionale sanitario

b)   assistente sociale coordinatore = collaboratore professionale assistente sociale

c)   collaboratore amministrativo  =  collaboratore amministrativo-professionale

CATEGORIA D, nel livello Ds:

a)   operatore professionale dirigente  = collaboratore professionale sanitario esperto

b)   collaboratore coordinatore  = collaboratore amministrativo-professionale esperto

 

8.       L’Azienda, secondo le norme del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze funzionali, istituirà con oneri a proprio carico i posti di organico per i nuovi profili previsti dal presente articolo. da inserire nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi profili.

 

 

 

CAPO III

LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

Art. 30

Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni

 

1.       L’Azienda, sulla base dei proprio ordinamento e delle leggi provinciali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituirà nella dotazione organica posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.

 

2.       Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive di vigilanza e controllo e di coordinamento di attività didattica.

 

3.       La graduazione delle funzioni è definita dall’Azienda in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni l’Azienda tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:

a)   livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;

b)   grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;

c)   complessità delle competenze attribuite;

d)   entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;

e)   valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.

 

 

Art. 31

Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative

e loro revoca – indennità di funzione

 

1.       L’Azienda formula in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.

 

2.       Per il conferimento degli incarichi l’Azienda tiene conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’Azienda.

 

3.       Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l’indennità di funzione prevista dall’art. 91, da attribuire per la durata dell’incarico. Al finanziamento dell’indennità si provvede con il fondo appositamente istituito.

 

4.       Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

 

5.       A tal fine l’Azienda determina in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.

 

6.       In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.

 

7.       L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.

 

8.       La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell’art. 90 ed ove spettante quello dell’art. 91, comma 3.

 

9.       Il personale della categoria C cui sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva , in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell’art. 26 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso l’Azienda valuta, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.

 

 

Art. 32

Norma transitoria

 

1.       Nella prima applicazione dell’art. 29, comma 8, l’Azienda che - in rapporto alle proprie necessità organizzative prevede nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore tecnico-professionale e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di dipendenti che - in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li inquadra, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo profilo  con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le attribuzioni proprie del profilo stesso. 

 

2.       L’inquadramento del personale di cui al comma 1

avviene previa trasformazione dei posti già occupati dai dipendenti, con le conseguenti operazioni di ridefinizione delle relative dotazioni organiche. In caso di più aventi titolo rispetto ai posti previsti si applicano i criteri di cui all’art. 27, comma 3.

 

3.       I dipendenti inquadrati nella categoria B, livello iniziale, in servizio alla data del 1 gennaio 1998, sono ammessi a partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria C del corrispondente profilo anche se in possesso del diploma di scuola secondaria di  primo grado purché con cinque anni di esperienza lavorativa nel livello di appartenenza al momento della selezione e fatti comunque salvi i titoli abilitanti per legge. I requisiti di passaggio alla categoria C del personale appartenente alla categoria B livello iniziale previsti dalla declaratoria allegata al presente contratto riguardano il personale assunto dopo il 1 gennaio 1998.

 

4.       E’ confermata la posizione organizzativa dell’operatore tecnico coordinatore, ove prevista nella dotazione organica dell’Azienda, alla quale si accede per selezione interna ai sensi dell’art. 27, con una anzianità lavorativa di cinque anni complessivi nella categoria B. Tale operatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed assimilati a lui affidati con assunzione di responsabilità del proprio operato, assicurando per quanto di competenza le attività specialistiche richieste. La posizione dell’operatore tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è compensata con l’indennità professionale specifica indicata nella tabella dell’allegato 6.

 

5.       Per il personale che, in prima applicazione dell’art. 29, comma 7, viene inquadrato nelle figure di collaboratore amministrativo-professionale e collaboratore amministrativo-professionale esperto, l’Azienda provvede alla formalizzazione del settore di attività tra quelli indicati nella declaratoria dell’allegato 1 al quale i dipendenti appartenenti al precedente profilo siano stati adibiti da data non anteriore all’1.1.1994, termine iniziale di decorrenza per la parte normativa del CCNL del 1.9.1995. Sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva tutte le ex posizioni funzionali confluite nella categoria D.

 

6.       A decorrere dall’1° settembre 2000, al personale che esercita le funzioni di Avvocato, iscritto nell’elenco speciale del relativo albo professionale, spettano annualmente a fronte dello svolgimento effettivo degli specifici incarichi difensionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole, un’indennità pari alla tariffa forense media vigente e secondo i principi e criteri previsti dal R.D. 27.11.1933, n.1578.

 

7.       Il trattamento previsto nel comma precedente non può in ogni caso superare complessivamente il 27% della retribuzione iniziale annua lorda complessiva riferita a 13 mensilità quale risulta a seguito del presente contratto per la categoria D (l’ex settimo livello).

 

8.       L’indennità di posizione organizzativa non può comunque essere attribuita a chi esercita le funzioni di Avvocato per un importo superiore a Lire 8.000.000.=.

 

9.       Con successiva contrattazione le parti si impegnano a definire una regolamentazione che preveda un corrispettivo economico in relazione alle attività di progettazione e direzione lavori tenuto conto di quanto verrà definito nell’ambito delle altre contrattazioni locali.

 

10.     In attesa del regolamento previsto dall’art. 24 e sino alla sua entrata in vigore, restano confermate - per la copertura dei posti vacanti già di operatore professionale di prima categoria coordinatore del personale infermieristico (ora inseriti nella categoria D - livello iniziale ) – le norme previste dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni esclusivamente per i posti di caposala. Con l’entrata in vigore del presente contratto l’Azienda, ai fini delle selezioni, potrà prevedere mediante trasformazione dei posti esistenti o di nuova istituzione, quelli per i quali è possibile l’accesso anche con gli altri requisiti indicati nella relativa declaratoria.

 

11.     Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 1, l’Azienda comunica per iscritto ai dipendenti interessati, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1997, n. 152, il nuovo inquadramento conseguito nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale riclassificato, ai sensi del presente comma, non è soggetto al periodo di prova.

 

12.     Sono portate a compimento le procedure selettive o concorsuali pubbliche eventualmente in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto. I vincitori  sono inquadrati nella categoria e nel profilo ove risulta confluita la posizione funzionale ed il profilo cui si riferiva la procedura selettiva o concorsuale.

 

13.     Al personale del ruolo sanitario dei profili tecnici, con funzione di riabilitazione e con funzione di vigilanza ed ispezione già inquadrato al 6° livello al 31 maggio 1998 viene attribuita la fascia C2 a far data dall’1 luglio 2000. Lo stesso personale assunto dopo il 31 maggio 1998 acquisisce la fascia C2 al termine del secondo anno di servizio effettivamente prestato presso l’Azienda.

 

14.     Fermo restando che lo sviluppo professionale del personale postula l’attivazione di percorsi di riqualificazione programmati dall’azienda per rispondere alle esigenze funzionali e organizzative della stessa e per l’attivazione di nuove tecnologie e che la progressione economica deve tener conto dei criteri riportati all’art. 90, in sede di primo avvio dell’ordinamento professionale si propone inoltre quanto segue:

a)            - di verificare la congruità della collocazione di alcune figure atipiche di operatori del ex 3° e 4° livello che al 1.7.2000 da almeno 5 anni, anche a seguito di specifici ordini di servizio o attribuzione di funzioni, svolgono in modo prevalente attività riconducibile a quanto indicato dalle declaratorie di cui all’allegato 1 per le categorie B e Bs: trattasi di personale operante in servizi sanitari in qualità di preparatori di farmacia centrale, di personale di supporto all’attività autoptica e di espianto dell’autonomia patologica, di bagnini dell’ospedale Villa Rosa;

      - di superare la diversità di collocazione del personale operante nei servizi tecnico – economali che al 1.7.2000 da 5 anni svolge le medesime attività del personale già inquadrato nell’ex 5° livello in virtù del possesso di specifico diploma professionale, come i cuochi e altri operai tecnici con specializzazioni diverse impiegati nella manutenzione degli impianti o delle attrezzature; per il personale di cui alla presente lettera a) si prevede, anche a seguito di corsi formativi aziendali, la ricollocazione nella categoria B o Bs con il mantenimento della fascia economica acquisita;

 

b)   - di tener conto del crescente coinvolgimento per le esigenze dell’attività sanitaria dell’operatore addetto all’assistenza, anche nell’ottica del nuovo profilo Operatore socio-sanitario istituito a livello provinciale al quale detto operatore potrà accedere previa formazione integrativa;

      - di considerare le responsabilità connesse al trasporto di pazienti e della manutenzione degli automezzi a cui vengono adibiti gli autisti/meccanici dell’ospedale di Pergine; per il personale di cui alla presente lettera b) si prevede dopo tre anni di servizio effettivo nella qualifica l’attribuzione della seconda fascia economica a far data dal 1.7.2000;

 

c)   - di prevedere l’attribuzione della seconda fascia economica con decorrenza concordata a livello decentrato ai coadiutori amministrativi con 4 anni di effettivo servizio nella qualifica, assunti nel profilo con regolare concorso ed in possesso di attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero a seguito di prova selettiva in caso di stessa anzianità ma in carenza del biennio di scolarità aggiuntiva, o assunti prescindendo da pubblico concorso; in particolari casi è attivabile l’inquadramento in Bs con modalità e procedure determinate in sede di contrattazione decentrata;

      - di provvedere all’attribuzione della prima fascia economica della categoria B agli ausiliari dell’ex 3° livello che, a seguito di inidoneità fisica documentata, da almeno 4 anni sono stati adibiti a mansioni di coadiutore amministrativo e sono risultati idonei al relativo concorso pubblico/selezione interna: la decorrenza viene concordata a livello decentrato;

 

d)   - in sede di contrattazione decentrata verranno definiti i criteri e le modalità per l’inquadramento nelle fasce superiori degli assistenti amministrativi e tecnici che hanno svolto 4 anni di effettivo servizio nella qualifica;

      - conseguono comunque la seconda fascia economica inoltre gli assistenti tecnici adibiti alla progettazione, alla direzione lavori o alla sorveglianza nei confronti di ditte esterne nonché gli assistenti informatici adibiti anche ad attività di analisi, previo giudizio favorevole del responsabile del servizio e con un’anzianità di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica; la decorrenza viene concordata a livello decentrato;

 

e)   - al personale appartenente ai profili professionali del ruolo sanitario, al quale va riservato almeno il 70% del fondo stanziato per lo sviluppo professionale, va data una risposta puntuale per far fronte al disagio esistente; per lo stesso pertanto va aperta la selezione su tutte le fasce economiche delle categorie di appartenenza, tenendo in considerazione per la 2^ fascia l’acquisita esperienza professionale da quantificare in almeno 4 anni di servizio effettivo, per la 3^ fascia i percorsi di specializzazione, le funzioni di tutoraggio, l’attività didattica, il ruolo di coordinamento o speciali incarichi professionali, per la 4^ fascia infine la presenza contemporanea di funzioni plurime. Tra il personale tecnico sanitario va valorizzato con il riconoscimento di adeguata fascia economica l’apporto dato al controllo della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro da parte dei tecnici dell’igiene; la decorrenza dei passaggi di fascia va concordata a livello decentrato.

 

 

 

PARTE TERZA

 

 

TITOLO I

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

 

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Art. 33

Il contratto individuale di lavoro

 

1.       Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.

 

2.       Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a)       l’identità delle parti;

b)       il luogo di lavoro: sede iniziale e struttura di assegnazione dell'attività lavorativa;

c)       la data di inizio del rapporto di lavoro;

d)   tipologia e durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, indicando nel qual caso il termine finale;

e)   la durata del periodo di prova;

f)         qualifica e categoria di inquadramento attribuita al lavoratore;

g)       la retribuzione fondamentale, con l’indicazione del periodo di pagamento;

h)       la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i)          l’orario di lavoro;

j)         i termini del preavviso in caso di recesso.

 

3.       Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o la revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

 

4.       L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 37, comma 3.

 

5.       L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvo giustificato motivo del lavoratore. Nel caso in cui il termine scada nel giorno di sabato o festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Nello stesso termine il destinatario deve prendere servizio, nonché, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli art. 34, comma 11.

 

6.       Qualora la documentazione di cui al comma 5 non venga presentata nel termine previsto, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

 

7.       Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. Restano in ogni caso salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalle vigenti norme legislative. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dall’art. 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall’art. 18, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

 

8.       Qualora il dipendente non assuma servizio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data stabilita, salvo giustificato motivo del medesimo e nei casi previsti dalla legge, il rapporto di lavoro si intende come non instaurato.

 

 

Art. 34

Periodo di prova

 

1.       Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

- 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta;

- 6 mesi per le restanti posizioni funzionali.

 

2.       Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

 

3.       Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 59.

 

4.       Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

 

5.       Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

 

6.       Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Azienda, disciplinato dall’art. 2096 del c.c., deve essere motivato.

 

7.       Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

 

8.       Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

 

9.       In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

 

10.     Il dipendente che, una volta nominato nella categoria superiore in seguito a concorso, venga giudicato sfavorevolmente al termine del periodo di prova, è reintegrato a domanda nella categoria di provenienza.

 

11.       Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda, vincitore di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.

 

12.     Durante il periodo di prova, l’Azienda può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'Azienda, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

 

13.     Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende o enti che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina, ove prevista.

 

 

Art. 35

Riammissione in servizio

 

1.                 Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro può essere riammesso in servizio qualora presenti domanda entro un anno dalla cessazione e sia vacante un posto del profilo professionale o della categoria di riferimento.

 

2.                 Il dipendente riammesso in servizio in data successiva all’1 gennaio 1998 conserva il maturato economico eventualmente in godimento nel precedente rapporto.

 

 

 

CAPO II

Particolari tipi di contratto

 

 

Art. 36

Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1.       Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:

a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

 

2.       Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

 

3.       Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui all’art. 23, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.

 

4.       L’Azienda, in sede di accordo decentrato, riserva un’adeguata quota di posti della quota complessiva da destinare al tempo parziale a trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro di durata non eccedente i due anni, rinnovabili, per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti. Ove le richieste eccedano i contingenti fissati verrà data precedenza:

a)       ai dipendenti disabili ovvero che si trovano in particolari condizioni psico-fisiche, o affetti da gravi patologie;

b)       ai dipendenti che assistono propri famigliari disabili, ovvero ai dipendenti che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche, o affette da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti;

ai dipendenti con più di 55 anni di età;

c)       ai dipendenti con figli in età scolare e prescolare in relazione al numero degli stessi.

 

5.       L’Azienda, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, può elevare il contingente del comma 3 di un ulteriore 10%. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo.

 

6.       L’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del decreto lgs. n. 152/97, è comunicata per iscritto al dipendente con l’indicazione della durata e dell’articolazione dell’orario e della prestazione lavorativa di cui all’articolo successivo, secondo quanto concordato con l’Azienda.

 

7.       I dipendenti assunti a tempo parziale possono chiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere, a fronte dell’esistenza di vacanze di organico del profilo professionale rivestito.

 

8.       Sono fatte salve le condizioni in tema di incompatibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale già costituito.

 

9.       In sede di accordo decentrato possono essere definiti ulteriori criteri e modalità per l’applicazione del presente accordo.

 

 

Art. 37

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1.       Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della pre­stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

 

2.       La durata settimanale della prestazione lavorativa, fatte salve le situazioni attualmente esistenti, è fissata orientativamente nelle seguenti percentuali con il tempo pieno:

    33,33  =      12 ore settimanali

    50      =      18 ore settimanali

    55,56  =      20 ore settimanali

    69,44  =      25 ore settimanali

    83,33  =      30 ore settimanali

 

3.       Il tempo parziale può essere realizzato:

-  con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

-  con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

 

4.       In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l’Azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l’Azienda tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’Azienda avviene con il consenso scritto dell’interessato.

 

5.       Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione con decorrenza dall’inizio del mese, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

 

 

Art. 38

Trattamento economico – normativo del personale a tempo parziale

 

1.       Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposi­zioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio. Il medesimo personale non può, inoltre, fruire di benefici che, comunque, comportino la riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previste dalla legge. Le ore di permesso retribuito per diritto allo studio sono ridotte in proporzione all’orario di lavoro.

 

2.       Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e di pronta disponibilità, nei casi in cui l’articolazione dell’orario determini una durata media dell’orario settimanale inferiore a 36 ore, e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative dell’Azienda, il personale a tempo parziale è tenuto all’effettuazione di lavoro supplementare, entro il limite di 30 ore complessive distribuite nell’arco dell’anno, con la corresponsione della ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.

 

3.       I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Ai dipendenti a part time spettano i permessi retribuiti e le ore di partecipazione alle assemblee sindacali previsti per il personale a tempo pieno proporzionalmente ridotti in relazione all’orario prestato e alla tipologia di cui al comma 3 dell’art. 37, con esclusione dei permessi per matrimonio, lutti e donazione del sangue. La retribuzione è liquidata mensilmente, in relazione al servizio prestato.

 

4.       In caso di malattia nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il periodo di comporto viene riparametrato in proporzione alla durata dell’impegno lavorativo annuale.

 

5.       Il trattamento economico, anche accessorio, del perso­nale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzio­nale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale. L’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, viene corrisposto per intero.

 

6.       La contrattazione decentrata stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Nel caso di passaggio ad una categoria o profilo per il quale non vi sia la disponibilità di posti a tempo parziale, il rapporto viene trasformato in rapporto a tempo pieno. Nel caso in cui il personale chieda di passare dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno - e viceversa - si applicano, ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio, le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.

 

7.       Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 39

Telelavoro

 

1.       L’Azienda, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, può avvalersi di forme di lavoro a distanza secondo le tipologie del lavoro a domicilio, lavoro mobile e decentrato in edifici telematici condivisi.

 

2.       Il telelavoro rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa o professionale eseguita in un luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, anche se rientrante nella disponibilità del telelavoratore, nonché con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’Azienda. Il telelavoro non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’Azienda. Il telelavoro può essere svolto anche per periodi limitati e su richiesta del dipendente, ove tale forma di prestazione di lavoro sia compatibile con l’organizzazione dell’attività. I dipendenti o le OO.SS. possono proporre progetti di telelavoro.

 

3.       I periodi di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:

a)   volontarietà delle parti;

b)   possibilità di reversibilità del rapporto;

c)   pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative e di socializzazione ed altre opportunità, che possano determinarsi per i lavoratori che prestano la loro attività presso le sedi dell’Azienda;

d)   definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali l’esatta predeterminazione degli obiettivi o risultati a cui è finalizzata la prestazione di telelavoro;

e)   garanzia da parte del singolo lavoratore del mantenimento di livelli qualitativi e quantitativi analoghi all’impegno professionale richiesto presso l’Azienda ed indicazione del limite massimo di ore settimanali telelavorabili;

f)   esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in Amministrazione, compresi i rientri aziendali.

 

4.       L’instaurazione del periodo di telelavoro viene concordata tra l’Azienda e il lavoratore, il quale potrà farsi assistere dalla RSA/RSU, o dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali rappresentative.

 

5.       A livello di Azienda la contrattazione decentrata determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle condizioni della prestazione.

 

 

Art. 40

Assegnazione a posizioni di telelavoro

 

1.       Quando risulti proficuo dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, l’Azienda può proporre al dipendente di svolgere una prestazione di telelavoro. L’Azienda predispone a tal fine una lettera d’incarico affinché il dipendente possa valutare se accettare o meno l’incarico di telelavoro. In caso di accettazione il lavoratore controfirma la lettera d’incarico. Il lavoratore si impegna a consegnare, alla conclusione dell’incarico di telelavoro, una relazione consuntiva sull’attività svolta.

 

2.       L'assegnazione ad incarichi di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile, a richiesta del lavoratore, o d'ufficio da parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative di quest’ultima, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto o nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevabili a 20 in presenza di particolari condizioni o nel termine previsto dal progetto.

 

 

Art. 41

Postazione di lavoro e adempimenti dell'Azienda

 

1.       La scelta e l’acquisizione delle attrezzature è competenza dell’Azienda. La postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e spese dell’Azienda, salvo diversa pattuizione; sulla stessa gravano comunque la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore, ex art. 1803 c.c. e ss., salvo diversa pattuizione, per la durata del progetto. I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione devono essere attivati a cura e spese dell’Azienda, la quale dovrà provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa delle attrezzature e del loro uso.

 

2.       Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei lavoratori, l'Azienda è tenuta ad indicare nella lettera d’incarico le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore, nel rispetto di tali modalità, possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali e non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

 

3.       La lettera d’incarico può prevedere la possibilità che siano disposti, con frequenza media, da definirsi in sede di contrattazione decentrata, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.

 

4.       L'Azienda deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L'Azienda è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria affinché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che, eventualmente, vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.

 

5.       L’Azienda provvede ad informare i lavoratori sul corretto uso degli strumenti alla luce del d.lgs. n. 626/94. Nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, l’Azienda prevede l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica, tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti (o responsabili?) degli uffici e dei servizi, nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.

 

6.       Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo della posta elettronica (e-mail) - per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative.

 

 

Art. 42

Diritti ed obblighi del telelavoratore

 

1.       Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute, al rispetto delle norme di sicurezza vigenti, al dovere di non manomettere gli impianti e di non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

 

2.       Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro vengono concordate nell’incarico di telelavoro. Il lavoratore è libero di auto-organizzare, nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o di quello inferiore se il suo rapporto è a tempo parziale, i tempi e i modi di realizzazione del risultato previsto nell’incarico di telelavoro.

 

3.       Resta ferma la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o contrattuale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’Azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’Azienda, anche per via telematica. In caso di riunioni programmate dall’Azienda per l’aggiornamento tecnico-organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della riunione stessa.

 

4.       Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la propria abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà, per alcune spese, essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione. L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal contratto di instaurazione del rapporto di telelavoro e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro. Il lavoratore può richiedere la revisione dei parametri concordati ai fini della corresponsione delle spese, e quindi la rideterminazione del rimborso, quando cause esterne, o difetti originari dell’accordo determinino danno per le parti.

 

5.       È garantito l'esercizio dei diritti sindacali. Ai lavoratori che esplichino il telelavoro è garantito l’accesso all’attività sindacale, che si svolge nella sede di assegnazione presso l’Azienda; essi devono poter essere informati e poter partecipare all'attività sindacale a cominciare dalla istituzione di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

 

6.       Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico, o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore, saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati e quando, comunque, il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà dell'Azienda richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro per il tempo necessario a ripristinare il sistema.

 

7.       Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Tali visite dovranno essere concordate con il lavoratore con congruo anticipo rispetto all’effettuazione. Il lavoratore deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.

 

 

Art. 43

Job sharing

 

1.       Il rapporto di lavoro condiviso è una modalità di prestazione lavorativa mediante la quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti dell’Azienda per la copertura della stessa ed unica prestazione lavorativa.

 

2.       La contrattazione decentrata potrà ulteriormente disciplinare la possibilità di condivisione nello svolgimento del lavoro, lasciando ai lavoratori la determinazione del rispettivo tempo di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

 

3.       Il rapporto di lavoro condiviso può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali, mediante trasformazione di rapporti di lavoro in essere, con esclusione delle attività che comportino il coordinamento di strutture o attività. L’Azienda valuterà la compatibilità delle richieste pervenute con le necessità tecnico-organizzative delle strutture in cui i lavoratori operano.

 

4.      Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e copia di esso deve essere rilasciata ai lavoratori. All’atto della stipulazione i lavoratori potranno essere assistiti da un rappresentante sindacale.

 

5.       Il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed annuale, che si prevede destinato ad essere svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese intercorse tra gli stessi. Il datore di lavoro ed i lavoratori possono in qualsiasi momento convenire di modificare la predetta distribuzione temporale della prestazione.

 

6.       Ciascun lavoratore può farsi sostituire dall’altro, con l’obbligo di sostituirlo a sua volta. Le diverse articolazioni e/o ripartizioni dell’orario di lavoro che i dipendenti dovessero tra di loro concordare dovranno essere tempestivamente comunicate all’Azienda.

 

7.       In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti co-obbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario. Al lavoratore co-obbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore co-obbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio, o altro impedimento, viene attribuita una retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale. Per quanto riguarda gli istituti normativi previsti dal presente contratto e non regolamentati nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili con la peculiarità della prestazione e tenuto conto della sua durata, le disposizioni di legge e contrattuali previste per il personale a tempo pieno.

 

8.       L’impedimento contemporaneo di entrambi i lavoratori ha l’effetto di sospendere il rapporto di lavoro. Qualora per uno dei due lavoratori co-obbligati si verifichi l’impedimento di cui agli articoli 2110 e 2111 del codice civile, oppure uno di essi ottenga l’aspettativa a norma dell’art. 31 della legge n. 300/70, il contratto si converte automaticamente, per tutta la durata dell’impedimento e dell’aspettativa, in contratto di lavoro ordinario, di cui resta titolare l’altro lavoratore. In caso di assenza con riconoscimento di indennità giornaliera da parte di Istituti previdenziali/assistenziali (malattia, infortunio, maternità, ecc.), l’indennità stessa sarà riferita all’orario individuale, così come previsto nel contratto di lavoro.

 

9.       La retribuzione, anche accessoria verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini retributivi, contrattuali, previdenziali, assistenziali, delle indennità economiche per malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale o annuale della prestazione lavorativa, i due lavoratori contitolari del contratto di cui al comma 1 sono considerati come lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi, effettuato mese per mese secondo la distribuzione temporale concordata, andrà conguagliato a fine anno sulla base dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

10.     Ciascun lavoratore sarà responsabile per le assenze ingiustificate, i ritardi nell’inizio della prestazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, nonché per le infrazioni al codice disciplinare personalmente commesse.

 

11.     Qualora i lavoratori chiedano di scindere il rapporto di job sharing o qualora lo impongano esigenze organizzative, il datore di lavoro è tenuto a proporre la trasformazione del contratto in altro a tempo parziale di pari durata.

 

12.     Nel caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei lavoratori contitolari del contratto di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto a proporre la trasformazione del contratto in altro a tempo parziale di pari durata, ovvero a tempo pieno. Il rifiuto del lavoratore costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

 

 

Art. 44

Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

 

1.       Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c), della medesima legge, nelle seguenti ipotesi:

·       incrementi di attività collegati ad avvenimenti eccezionali e straordinari;

·       esigenze temporanee e predeterminate nel tempo connesse alla progettazione, e/o all’esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati, realizzazione e/o avviamento di infrastrutture, impianti e/o sistemi operativi nonché all’introduzione di nuovi mezzi e/o nuove tecnologie.

 

2.       Il numero complessivo di prestatori di lavoro temporaneo impiegati dall’Azienda per le fattispecie previste, ai sensi del comma 2 dell’art. 1, lett. a), della legge n. 196/97, non potrà superare, per ciascun anno, la media mensile del 2% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di fornitura di cui al presente accordo, con un minimo di 1 unità. Le percentuali di cui sopra potranno essere elevate, previe intese con le RSU, per motivate esigenze tecnico-produttive.

 

3.       L’Azienda comunica preventivamente alla RSU il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e le eventuali proroghe, le categorie e profili, o il profilo lavorativo, la durata ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata tempestivamente e, comunque, entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, una volta all’anno, l’Azienda fornisce alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS. firmatarie del contratto il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, secondo le procedure previste dall’art. 7, comma 4, della legge n. 196/97.

 

4.      Si considerano qualifiche di esiguo contenuto professionale - ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 1, lettera a), della legge n. 196/97 - quelle inquadrate nella categoria A e B del sistema di classificazione del personale.

 

5.       Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’Azienda può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per motivate esigenze, di un ulteriore periodo di assegnazione non superiore ad un anno. La proroga non può intervenire per attività lavorative diverse rispetto a quelle già previste in occasione della prima assegnazione.

 

6.       Eventuali erogazioni economiche, correlate ai risultati conseguiti dai prestatori di lavoro temporaneo nella realizzazione dei programmi, potranno essere previste nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito elencati:

a) corresponsione in un’unica soluzione al termine del periodo di assegnazione;

b) corresponsione correlata alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti.

 

7.       Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, le iniziative formative relative alla medesima legge sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.

 

8.       In caso di ricorso a forniture di prestazioni di lavoro temporaneo, l’Azienda si rivolgerà esclusivamente ad imprese fornitrici in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti ed iscritte nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

 

Art. 45

Contratto a termine con finalità formative

 

1.       L’Azienda può assumere personale a tempo determinato per un periodo non superiore a 24 mesi, con le forme concorsuali previste per il contratto a tempo indeterminato, nell’ambito della programmazione delle assunzioni, al fine di agevolare l’inserimento professionale per adeguare le capacità professionali alle esigenze dell’Azienda. Non oltre il termine di scadenza del contratto l’Azienda, valutati i risultati conseguiti dal lavoratore, può trasformare il rapporto a tempo indeterminato: in tal caso il periodo di formazione lavoro sarà considerato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il presente articolo non è applicabile per le figure professionali per il cui accesso sia previsto il diploma universitario.

 

2.       Al contratto a termine con finalità formative si applicano le disposizioni sul lavoro dipendente con l’esclusione delle 150 ore di diritto allo studio e con il divieto di prestare lavoro straordinario.

 

3.       Il contratto a termine con finalità formative è volto all’attuazione di un progetto formativo che deve essere autorizzato dalla CPI o concordato con le OO.SS. nel rispetto della presente norma.

 

4.       Il progetto formativo deve indicare:

-    le modalità di svolgimento dell’attività di formazione;

-    i tempi di attuazione.

 

5.       Il contratto a termine con finalità formative si svolge secondo:

A)   tipologie finalizzate all’acquisizione di professionalità intermedie individuate nella categoria B per non meno di 100 ore di formazione;

B)   tipologie finalizzate all’acquisizione di professionalità elevate da individuare sulla base delle declaratorie delle categoria C e D per non meno di 130 ore.

 

6.       Possono essere assunti con contratto a termine con finalità formative lavoratori di età non superiore a 32 anni nel limite del 2% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di una unità.

 

7.       Il contratto a termine con finalità formative non è rinnovabile alla scadenza e può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

 

8.       I lavoratori assunti con contratto a termine con finalità normative sono inquadrati nella categoria inferiore ovvero nel livello base a quello corrispondente alle mansioni ad essi attribuite: al termine del periodo di formazione qualora venga confermato, il dipendente verrà automaticamente inquadrato nella categoria e/o livello di riferimento. In ogni caso, al dipendente verrà rilasciato un attestato del servizio svolto ed una relazione finale sarà inviata al Servizio Lavoro della Provincia.

 

9.       L’Azienda provvederà a far svolgere a personale qualificato attività di tutore nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine con finalità formative. Il contratto potrà prevedere che l’attività di formazione sia svolta presso altre Amministrazioni o presso altri Enti o aziende pubbliche o strutture idonee.

 

10.     L’Azienda potrà far ricorso ai contratto a termine con finalità formative solo qualora abbia confermato, nell’anno precedente, almeno il 60% dei lavoratori assunti in precedenza con contratto a termine con finalità formative.

 

11.     Le parti si impegnano a rivedere la disciplina contenuta nella presente norma qualora, a livello nazionale, in sede legislativa o contrattuale, vengano introdotte significative novità.

 

 

Art. 46

Assunzioni a tempo determinato

 

1.       In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Azienda può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 30 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto;

b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio comprese le ferie contigue ai periodi di aspettativa, per astensione obbligatoria o facoltativa;

c) per assunzioni legate a particolari punte di attività e per esigenze straordinarie nel limite massimo di 8 mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;

d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura dei posti stessi.

 

2.       Per la selezione del personale da reclutare in attuazione del comma 1, l’Azienda applica i princìpi previsti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

 

3.       Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

 

4.       Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

5.       L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito.

 

6.       Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

-  le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

-  in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 58 e 59, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 58, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 58;

-      sono concessi permessi retribuiti a causa di lutti per coniuge, convivente, parenti ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento. Tali permessi sono ridotti a due per parenti ed affini di secondo grado;

-      possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 51, comma 3.

 

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